Corte costituzionale
Ordinanza n. 12/2008
Corte cost., ord. 25 gennaio 2008, n. 12
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 12/2008
- Data di deposito
- 25 gennaio 2008
- Data di decisione
- 14 gennaio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:12
Norme oggetto del giudizio
- art. 94, comma 3, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 17, comma 18, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
- art. 1, decreto ministeriale del 22 febbraio 2001
Parametri
Massime
Massima n. 32055
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 febbraio 2001, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui assoggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 ad euro 3.003 la mancata osservanza delle formalità per il trasferimento della residenza dell'intestatario di un autoveicolo. Invero, stante l'incertezza espressa dal rimettente in ordine all'applicazione della norma oggetto di scrutinio di costituzionalità, la motivazione sulla rilevanza della questione ha carattere ipotetico ed eventuale. - In merito alla manifesta inammissibilità delle questioni nelle quali la motivazione sulla rilevanza ha carattere ipotetico ed eventuale, vedi, citate, sentenza n. 440/2000 e ordinanza n. 374/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così come modificato dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 febbraio 2001 (Adeguamento monetario degli importi delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Chiavenna con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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