Corte costituzionale

Ordinanza n. 12/2008

Corte cost., ord. 25 gennaio 2008, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
12/2008
Data di deposito
25 gennaio 2008
Data di decisione
14 gennaio 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:12

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32055

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 febbraio 2001, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui assoggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 ad euro 3.003 la mancata osservanza delle formalità per il trasferimento della residenza dell'intestatario di un autoveicolo. Invero, stante l'incertezza espressa dal rimettente in ordine all'applicazione della norma oggetto di scrutinio di costituzionalità, la motivazione sulla rilevanza della questione ha carattere ipotetico ed eventuale. - In merito alla manifesta inammissibilità delle questioni nelle quali la motivazione sulla rilevanza ha carattere ipotetico ed eventuale, vedi, citate, sentenza n. 440/2000 e ordinanza n. 374/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così come modificato dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 febbraio 2001 (Adeguamento monetario degli importi delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Chiavenna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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