Corte costituzionale
Ordinanza n. 106/2008
Corte cost., ord. 18 aprile 2008, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 106/2008
- Data di deposito
- 18 aprile 2008
- Data di decisione
- 14 aprile 2008
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 99, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
Parametri
Massime
Massima n. 32314
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, censurato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui «prevede il termine quinquennale di prescrizione per la richiesta del trattamento pensionistico di guerra limitatamente alla ipotesi in cui l'invalidità o la morte derivino da lesioni di arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne». Invero, premesso che la stessa questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 125 del 1985 - ritenendosi non correttamente evocato, come tertium comparationis , l'art. 5 del d.P.R. n. 1092 del 1973 sulla imprescrittibilità delle pensioni ordinarie in quanto disciplinante fattispecie non omologa - deve ritenersi che le esigenze giustificative della disciplina denunciata - ravvisabili, oltre che nella necessità di un tempestivo accertamento della dipendenza della morte o invalidità da causa di servizio o fatto di guerra, nelle correlazioni ed i nessi, concernenti gli altrettanto indispensabili accertamenti medico-legali dell'evento occorso - non vengono meno neppure avuto riguardo alla sussistenza nella materia della presunzione legale di cui all'art. 8, quarto comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, sulla dipendenza da fatto di guerra dell'invalidità o della morte derivate «da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne». Infatti, la predetta presunzione riguarda esclusivamente «la dipendenza da fatto di guerra» per la liquidazione della relativa pensione (o assegno o indennità) in favore dei soggetti civili, mentre la medesima presunzione non opera quanto all'accertamento dei fatti che hanno determinato l'evento stesso, né rispetto alla consistenza oggettiva di quest'ultimo. - Sulle ragioni giustificative della prescrizione triennale della rendita INAIL, vedi, citate, sentenza n. 297/1999; ordinanza n. 356/2000. - Sulle esigenze che giustificano la disciplina del termine quinquennale di prescrizione per le pensioni di guerra, vedi, citate, sentenze nn. 97/1980 e 125/1985. - Sulla differenza ontologica esistente tra pensioni ordinarie e pensioni di guerra, vedi, citate ordinanze nn. 905 e 850/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei conti, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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