Corte costituzionale

Sentenza n. 97/2007

Corte cost., sent. 21 marzo 2007, n. 97

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
97/2007
Data di deposito
21 marzo 2007
Data di decisione
7 marzo 2007
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:97

Norme oggetto del giudizio

  • (doc. IV-quater, n. 86), deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 31143

Nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano, sezione settima penale, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione 4 febbraio 2004 (doc. IV- quater , n. 86) con la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese da un deputato, per le quali pende procedimento penale per diffamazione dinanzi a quel Tribunale, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per mancata indicazione, nell'atto introduttivo del ricorso, dei fatti all'origine del conflitto: infatti, in detto atto introduttivo sono testualmente riportate le dichiarazioni in ordine alle quali pende il giudizio penale, come risultanti dal capo di imputazione.

Massima n. 31144

Nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano, sezione settima penale, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione 4 febbraio 2004 (doc. IV- quater , n. 86) con la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese da un deputato, per le quali pende procedimento penale per diffamazione dinanzi a quel Tribunale, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per mancanza del petitum , in quanto, dall'atto introduttivo, emerge con chiarezza la pretesa del giudice volta alla dichiarazione di non spettanza del potere alla Camera e all'annullamento della delibera impugnata e ciò è sufficiente a palesare la volontà del ricorrente. - Sulla sufficienza di qualsiasi espressione idonea a palesare, in modo univoco e chiaro, la volontà del ricorrente v., citata, ex plurimis , sentenza n. 452/2006.

Massima n. 31145

Non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese da un suo membro, per le quali pende dinanzi al Tribunale di Milano, sezione settima penale, giudizio per diffamazione, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost.. Posto che, perché possa dirsi sussistente il nesso funzionale fra le dichiarazioni rese extra moenia e la funzione parlamentare, sono necessari i due requisiti del legame temporale e della sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e gli atti esterni, nella specie questo secondo requisito si rivela carente, dal momento che fra le dichiarazioni e gli atti tipici indicati dalla difesa della Camera sussiste solo una generica comune inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, insufficiente ai fini della configurabilità del suddetto nesso. Né assumono rilievo le iniziative adottate da altri parlamentari appartenenti allo stesso gruppo del deputato, in quanto non esiste una fungibilità tra parlamentari tale da produrre effetti giuridici sostanziali nel campo della loro responsabilità civile e penale per opinioni espresse al di fuori delle Camere. Pertanto la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2004 (doc. IV- quater , n. 86) deve essere annullata. - Sul nesso funzionale v., citate, sentenze n. 392, n. 371, n. 335 e n. 317/2006. - Sulla insufficienza di una mera comunanza di argomenti fra opinioni espresse ed esercizio delle funzioni, v., citate, sentenze n. 317 e n. 258/2006. - Sulla irrilevanza degli atti di altri parlamentari appartenenti allo stesso gruppo del deputato v., citate, sentenze n. 452 e n. 331/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Milano, sezione settima penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, di conseguenza, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 2004 (Doc. IV-quater, n. 86).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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