Corte costituzionale
Sentenza n. 96/2007
Corte cost., sent. 21 marzo 2007, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 96/2007
- Data di deposito
- 21 marzo 2007
- Data di decisione
- 7 marzo 2007
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:96
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-quater, n. 9), deliberazione del Senato della Repubblica del 6 febbraio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 31142
Non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese da un senatore, per le quali pende dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione prima civile, giudizio per risarcimento danni, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost.. Posto che, perché possa dirsi sussistente il nesso funzionale fra le dichiarazioni rese extra moenia e la funzione parlamentare, sono necessari i due requisiti del legame temporale e della sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e gli atti esterni, nella specie questo secondo requisito si rivela carente, dal momento che la difesa del Senato non ha individuato un atto tipico riconducibile al senatore che costituisca il presupposto delle dichiarazioni da lui rese in articoli giornalistici, non essendo sufficienti né una mera comunanza di argomenti né un mero contesto politico cui esse possano riferirsi. Pertanto la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica il 6 febbraio 2003 (doc. IV- quater , n. 9) deve essere annullata. - Sulla insufficienza di una mera comunanza di argomenti fra le funzioni parlamentari e gli atti esterni v., citate, sentenze n. 317, n. 260 e n. 258/2006, n. 176 e n. 28/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Raffaele (detto Lino) Jannuzzi, per le quali pende dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione prima civile, il giudizio di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica il 6 febbraio 2003 (documento IV-quater, n. 9).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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