Corte costituzionale
Sentenza n. 79/2007
Corte cost., sent. 16 marzo 2007, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/2007
- Data di deposito
- 16 marzo 2007
- Data di decisione
- 5 marzo 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 58-quater, comma 1, legge n. 375 del 26 luglio 1975
- art. 58-quater, comma 7, bis, legge n. 375 del 26 luglio 1975
- art. 7, comma 6, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
- art. 7, comma 7, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 31093
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost., i commi 1 e 7- bis dell'art. 58- quater della legge 26 luglio 1975, n. 375, introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui non prevedono che i benefici penitenziari in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della legge suddetta, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti. Infatti, nell'ipotesi di una sopravveniente normativa che escluda dal beneficio una categoria di soggetti, l'applicazione della nuova restrizione a chi aveva maturato le condizioni per godere del beneficio rappresenta una brusca interruzione dell' iter rieducativo, alla quale non corrisponde un comportamento colpevole del condannato, con la conseguenza che l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo, al di fuori di una concreta ponderazione dei valori coinvolti. - Sulle interruzioni del percorso riabilitativo determinate da sopravvenuta normativa che escluda dal beneficio determinate categorie di soggetti, v., citate, sentenze n. 257/2006, n. 137/1999 e n. 445/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 7-bis dell'art. 58-quater della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non prevedono che i benefici in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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