Corte costituzionale

Sentenza n. 79/2007

Corte cost., sent. 16 marzo 2007, n. 79

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
79/2007
Data di deposito
16 marzo 2007
Data di decisione
5 marzo 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:79

Norme oggetto del giudizio

  • art. 58-quater, comma 1, legge n. 375 del 26 luglio 1975
  • art. 58-quater, comma 7, bis, legge n. 375 del 26 luglio 1975
  • art. 7, comma 6, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
  • art. 7, comma 7, legge n. 251 del 5 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31093

Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost., i commi 1 e 7- bis dell'art. 58- quater della legge 26 luglio 1975, n. 375, introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui non prevedono che i benefici penitenziari in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della legge suddetta, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti. Infatti, nell'ipotesi di una sopravveniente normativa che escluda dal beneficio una categoria di soggetti, l'applicazione della nuova restrizione a chi aveva maturato le condizioni per godere del beneficio rappresenta una brusca interruzione dell' iter rieducativo, alla quale non corrisponde un comportamento colpevole del condannato, con la conseguenza che l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo, al di fuori di una concreta ponderazione dei valori coinvolti. - Sulle interruzioni del percorso riabilitativo determinate da sopravvenuta normativa che escluda dal beneficio determinate categorie di soggetti, v., citate, sentenze n. 257/2006, n. 137/1999 e n. 445/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 7-bis dell'art. 58-quater della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non prevedono che i benefici in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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