Corte costituzionale

Sentenza n. 65/2007

Corte cost., sent. 9 marzo 2007, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
65/2007
Data di deposito
9 marzo 2007
Data di decisione
21 febbraio 2007
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:65

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 30 settembre 2004
  • deliberazione della Camera dei deputati del 30 settembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 31069

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 30 settembre 2004 (Documento IV- quater , n. 106), con la quale è stato affermato che le dichiarazioni per cui un deputato è convenuto in un giudizio civile per risarcimento del danno concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni ex art. 68, primo comma, Cost., è priva di fondamento la deduzione di nullità o inesistenza della delibera della Camera per mancanza di una concreta valutazione dei fatti per i quali era stata richiesta e di una congrua motivazione, dal momento che il giudizio della Corte sui conflitti non si configura come impugnatorio, essendo diretto non già a valutare la congruità della motivazione della delibera di insindacabilità, ma ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost..

Massima n. 31070

Non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti oggetto del processo civile promosso nei confronti di un deputato e pendente dinanzi al Tribunale di Roma, sezione XIII civile, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost.. Posto che, perché possa dirsi sussistente il nesso funzionale fra le dichiarazioni rese extra moenia e la funzione parlamentare, sono necessari i due requisiti del legame temporale e della sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e gli atti esterni, nella specie questo secondo requisito si rivela carente, non essendoci corrispondenza fra le opinioni espresse nell'intervento in Assemblea richiamato dalla difesa della Camera e le accuse rivolte, nel corso di una trasmissione televisiva, nei confronti degli attori del giudizio civile di danno. Pertanto la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera il 30 settembre 2004 (doc. IV- quater , n. 106) deve essere annullata. - Sul nesso funzionale v., citate, ex plurimis , sentenze n. 317, n. 258 e n. 221/2006, n. 176 e n. 28/2005. - V., altresì, citata, sentenza n. 260/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti oggetto del processo civile, promosso da Luca Gianaroli e Claudio Giorlandino nei confronti del deputato Sandro Bondi, pendente davanti al Tribunale di Roma, sezione XIII civile, in composizione monocratica, concernono opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 settembre 2004 (doc.IV–quater, n. 106).

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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