Corte costituzionale
Sentenza n. 55/2007
Corte cost., sent. 23 febbraio 2007, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 55/2007
- Data di deposito
- 23 febbraio 2007
- Data di decisione
- 7 febbraio 2007
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:55
Norme oggetto del giudizio
- art. 54, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999
Parametri
Massime
Massima n. 31049
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, censurato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone che nelle procedure esecutive esattoriali non è ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 cod. proc. civ.. Secondo la difesa erariale il giudice a quo non avrebbe motivato in ordine alla rilevanza della questione, non avendo precisato la natura tributaria o meno del credito azionato con la procedura esattoriale nel corso della quale è stata proposta opposizione agli atti esecutivi, in quanto la disciplina in oggetto sarebbe applicabile solo alla riscossione delle entrate tributarie: detta premessa è erronea, e poiché tale erroneità investe ogni esecuzione esattoriale, dato che nella fase di distribuzione del ricavato è sempre consentita, quale che sia la natura del credito, l'esperibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, l'eccezione di inammissibilità deve essere respinta.
Massima n. 31050
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, censurato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone che nelle procedure esecutive esattoriali non è ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 cod. proc. civ.. Il giudice a quo muove da un'interpretazione della norma che si basa su numerose pronunce della Corte di cassazione, che escludono l'esperibilità di qualsiasi opposizione avverso tutti gli atti della procedura: in realtà, anche a prescindere dall'esistenza di un più recente, opposto indirizzo, la pronuncia che ha ribadito da ultimo l'orientamento suddetto ha precisato che esso non concerne casi relativi alla assegnazione e distribuzione del ricavato della vendita, non essendo in quella fase ipotizzabile una limitazione della tutela dei corrispondenti diritti soggettivi ai rimedi endoprocedimentali. - L'orientamento seguito dal rimettente è espresso dalle sentenze Cass. 13 gennaio 2005, n. 565, Cass. 10 giugno 2004, n. 11038, Cass. 20 febbraio 1998, n. 1858, Cass. 10 marzo 1992, n. 2838, Cass. 9 marzo 1971, n. 665, citate. - L'orientamento opposto a quello seguito dal rimettente è seguito dalla sentenza Cass. 19 luglio 2005, n. 15201, citata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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