Corte costituzionale
Sentenza n. 53/2007
Corte cost., sent. 23 febbraio 2007, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 53/2007
- Data di deposito
- 23 febbraio 2007
- Data di decisione
- 7 febbraio 2007
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:53
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004
Parametri
Massime
Massima n. 31046
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'Appello di Palermo - I sezione penale nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 4 febbraio 2004 (doc. IV- quater , n. 60), con la quale l'Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali un deputato è sottoposto a procedimento penale dinanzi a detta Corte d'Appello concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, l'atto introduttivo, contrariamente a quanto affermato dalla difesa della Camera, è autosufficiente nella prospettazione del thema decidendum , in quanto la Corte d'Appello, per un verso, riproduce il capo di imputazione e, per altro verso, riporta testualmente le dichiarazioni rese extra moenia , e ciò è sufficiente alla compiuta identificazione delle opinioni espresse dal deputato. - Sull'ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 446/2004.
Massima n. 31047
Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da un deputato e oggetto del procedimento pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo - I sezione penale costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ex art. 68, primo comma, Cost., con la conseguenza che deve essere annullata la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2004 (doc. IV- quater , n. 60). Posto, infatti, che l'insindacabilità copre le opinioni extra moenia solo quando esse siano legate da nesso funzionale con le funzioni parlamentari, nel caso in esame nella delibera di insindacabilità mancano riferimenti ad atti tipici del parlamentare, e quelli evocati e prodotti in questo giudizio non evidenziano profili di sostanziale corrispondenza rispetto alle opinioni contestate. - Sulla nozione di nesso funzionale v., citate, sentenze n. 416, n. 392, n. 335, n. 317, n. 260, n. 258, n. 249/2006, n. 193, n. 176, n. 164/2005, n. 11 e n. 10/2000. - Sul fatto che l'insindacabilità si riferisce all'attività svolta personalmente dai singoli parlamentari, v., citate, sentenze n. 452 e n. 249/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, oggetto del procedimento pendente davanti alla Corte d'appello di Palermo – I sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, di conseguenza, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 2004 (doc. IV-quater, n. 60).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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