Corte costituzionale

Sentenza n. 53/2007

Corte cost., sent. 23 febbraio 2007, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
53/2007
Data di deposito
23 febbraio 2007
Data di decisione
7 febbraio 2007
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:53

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 31046

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'Appello di Palermo - I sezione penale nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 4 febbraio 2004 (doc. IV- quater , n. 60), con la quale l'Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali un deputato è sottoposto a procedimento penale dinanzi a detta Corte d'Appello concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, l'atto introduttivo, contrariamente a quanto affermato dalla difesa della Camera, è autosufficiente nella prospettazione del thema decidendum , in quanto la Corte d'Appello, per un verso, riproduce il capo di imputazione e, per altro verso, riporta testualmente le dichiarazioni rese extra moenia , e ciò è sufficiente alla compiuta identificazione delle opinioni espresse dal deputato. - Sull'ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 446/2004.

Massima n. 31047

Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da un deputato e oggetto del procedimento pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo - I sezione penale costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ex art. 68, primo comma, Cost., con la conseguenza che deve essere annullata la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2004 (doc. IV- quater , n. 60). Posto, infatti, che l'insindacabilità copre le opinioni extra moenia solo quando esse siano legate da nesso funzionale con le funzioni parlamentari, nel caso in esame nella delibera di insindacabilità mancano riferimenti ad atti tipici del parlamentare, e quelli evocati e prodotti in questo giudizio non evidenziano profili di sostanziale corrispondenza rispetto alle opinioni contestate. - Sulla nozione di nesso funzionale v., citate, sentenze n. 416, n. 392, n. 335, n. 317, n. 260, n. 258, n. 249/2006, n. 193, n. 176, n. 164/2005, n. 11 e n. 10/2000. - Sul fatto che l'insindacabilità si riferisce all'attività svolta personalmente dai singoli parlamentari, v., citate, sentenze n. 452 e n. 249/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, oggetto del procedimento pendente davanti alla Corte d'appello di Palermo – I sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, di conseguenza, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 2004 (doc. IV-quater, n. 60).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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