Corte costituzionale
Sentenza n. 50/2007
Corte cost., sent. 23 febbraio 2007, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/2007
- Data di deposito
- 23 febbraio 2007
- Data di decisione
- 7 febbraio 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 1, lettera i), legge provincia Bolzano n. 16 del 10 agosto 1995
- art. 38, legge provinciale n. 9 del 11 agosto 1998
Parametri
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, numero 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2-septies, decreto legge n. 81 del 29 marzo 2004
- legge n. 138 del 26 maggio 2004
- art. 15-quater, decreto legge n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 15-quinquies, decreto legge n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 15-quater, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 15-quinquies, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 17 marzo 1992
- art. 117, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 31036
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera i ), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, va rigettato l'eccepito difetto di incidentalità della questione medesima sollevato in quanto la richiesta di dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2- septies del decreto-legge n. 81 del 2004 costituirebbe l'unico petitum del giudizio pendente avanti al rimettente. Invero, i plurimi oggetti costituenti il petitum nel giudizio a quo non si esauriscono nella richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera i ), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1995, quanto meno sul versante dei diversi profili economici connessi all'esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari o inerenti al loro stato giuridico. E' pertanto sussistente il carattere "incidentale" della questione sollevata, dal momento che l'eventuale pronuncia di accoglimento della stessa costituirebbe condizione necessaria per realizzare la tutela delle situazioni giuridiche fatte valere dai ricorrenti nel giudizio a quo .
Massima n. 31037
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera i ), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, censurato nella parte in cui esclude per il personale del ruolo sanitario ogni forma di attività libero-professionale extramuraria, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per asserita carenza di interesse al ricorso delle parti del giudizio a quo in quanto nessuno dei ricorrenti avrebbe mai formulato all'ASL di appartenenza istanza per lo svolgimento della libera professione extra moenia e pertanto non vi sarebbe mai stato alcun provvedimento negativo del diritto di cui si chiede l'accertamento in giudizio. Difatti il rimettente, con una motivazione non implausibile, ha dato atto che alcuni ricorrenti avevano presentato l'istanza di opzione, manifestando, così, il loro interesse al soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. - In senso analogo, sentenze n. 173/1994 e n. 62/1992.
Massima n. 31038
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera i ), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, censurato nella parte in cui esclude per il personale del ruolo sanitario ogni forma di attività libero-professionale extramuraria, va rigettata l'eccezione di inammissibilità fondata sulla carente descrizione della fattispecie, sotto il profilo della mancata indicazione della data di assunzione in servizio dei numerosi ricorrenti nel giudizio a quo . Infatti, il rimettente formula le proprie censure con specifico riguardo alla disciplina del diritto di opzione introdotta dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, che ha riconosciuto tale diritto a tutti i dirigenti sanitari e non più limitatamente (come era nella disciplina di cui al d.lgs. n. 229 del 1999) ai soli medici assunti prima del 31 dicembre 1998. Conseguentemente, l'indicazione della data di assunzione dei ricorrenti nel giudizio a quo appare irrilevante ai fini delle questioni prospettate.
Massima n. 31039
Non è precluso sollevare in via incidentale questione di costituzionalità sopravvenuta di norme della Provincia di Bolzano per asserita violazione di principi fondamentali della legislazione statale malgrado la mancata impugnativa da parte del Governo, dopo il passaggio dei sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle norme legislative statali, secondo quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. - In senso analogo, si vedano le sentenze n. 63/2000, n. 147/1999 e n. 80/1996.
Massima n. 31040
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera i ), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1995, introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, sollevate in relazione agli artt. 9, numero 10), 5 e 4 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, nella parte in cui negherebbe implicitamente il diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e nella parte in cui ometterebbe ogni regolamentazione dell'attività libero-professionale svolta nell'ambito di tale rapporto, sollevate in relazione agli artt. 15- quater e 15- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Infatti, il rimettente ha omesso di motivare in ordine alla non praticabilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.
Massima n. 31041
Ai fini della delimitazione del thema decidendum relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera i ), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, censurato, per contrasto con gli artt. 9, numero 10), 5 e 4 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, nella parte in cui esclude esplicitamente per il personale del ruolo sanitario ogni forma di attività libero-professionale extramuraria e, implicitamente, nega il diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, deve ritenersi che l'ambito materiale prevalente entro il quale si colloca la disposizione censurata è quello della «tutela della salute», dal momento che rileva in tale prospettiva la stretta inerenza che tutte le norme de quibus presentano con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale. Le medesime considerazioni, rapportate alle materie di competenza della Regione Trentino-Alto Adige, portano ad individuare nella materia "igiene e sanità" ex art. 9, n. 10, dello Statuto, l'ambito della disciplina sul regime del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari. - Sulla collocazione della disciplina in oggetto nella materia "tutela della salute" v., citata, sentenza n. 181/2006. - Sulle norme di attuazione delle disposizioni statutarie v., citate, sentenze n. 51/2006, 249/2005, 341/2001. - Sulla qualificazione della competenza legislativa della Provincia di Bolzano in materia sanitaria come competenza concorrente, v., citate, sentenze n. 134 e n. 59/2006, n. 182/1997 e n. 373/1995.
Massima n. 31042
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 1, lettera i ), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, nella parte in cui, prevedendo che «per il personale del ruolo sanitario è esclusa ogni forma di esercizio di attività libero-professionale extramuraria», si pone in contrasto con il principio fondamentale di cui all'art. 2- septies del d.l. 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2004, n. 138, che riconosce ai dirigenti sanitari la facoltà di segliere se optare per il rapporto di lavoro esclusivo o meno con il servizio sanitario. Infatti, la formulazione della norma censurata non consente alcuna possibilità di adeguamento in via interpretativa a detto principio fondamentale, sicché la Provincia autonoma di Bolzano non avrebbe potuto mantenere in vigore una norma incompatibile con il sopravvenuto riconoscimento, da parte del legislatore statale, del diritto di opzione in favore di tutti i dirigenti sanitari. - L'autoqualificazione di alcune disposizioni contenuta in una legge non ha rilievo decisivo per stabilire se si tratti di principi vincolanti: v., citate, sentenze n. 170/2001, n. 482 e n. 355/1995, n. 464/1994, n. 349/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personale della provincia), introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate), nella parte in cui contrasta con il principio fondamentale di cui all'art. 2-septies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2004, n. 138;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1995, nella parte in cui negherebbe implicitamente il diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, e nella parte in cui ometterebbe ogni regolamentazione dell'attività libero-professionale svolta nell'ambito di tale rapporto, sollevate dal Tribunale di Bolzano, in relazione agli artt. 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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