Corte costituzionale
Sentenza n. 438/2007
Corte cost., sent. 20 dicembre 2007, n. 438
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 438/2007
- Data di deposito
- 20 dicembre 2007
- Data di decisione
- 12 dicembre 2007
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:438
Norme oggetto del giudizio
- nota del ministero dell'economia e finanze n. 7076 del 25 gennaio 2005
Parametri
- art. 5, numero 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 117, comma 2, lettera l), Costituzione
Massime
Massima n. 31972
Spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell'economia e delle finanze, approvare le modifiche allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano con la nota del Dipartimento del tesoro - Direzione IV - Ufficio III del 25 gennaio 2005. Non sussiste, infatti, l'asserita violazione delle competenze statutarie in materia di «ordinamento del credito locale», in quanto l'attrazione della disciplina delle fondazioni nell'ambito dell'"ordinamento civile" a seguito di una riforma economico-sociale (realizzata, in particolare, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461 e dal d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153) costituisce, in base alle norme statutarie e di attuazione dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, un limite - in questo caso assoluto - all'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale. Sicché non essendovi potestà legislativa, ne deriva, per il principio del parallelismo, l'impossibilità da parte della Provincia di rivendicare, come necessitata conseguenza delle competenze riconosciutele dalle norme statutarie, l'attribuzione delle correlate funzioni amministrative. Va aggiunto che anche la censura relativa alla violazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è infondata in quanto inconferente, posto che né da tale disposizione la Provincia autonoma può, nel caso in oggetto, desumere un ampliamento delle sue «forme di autonomia», né lo Stato su di essa fonda le sue attribuzioni. Inoltre, trattandosi di materia rientrante nel secondo comma, lettera l ), dell'art. 117 della Costituzione, lo Stato non è venuto meno, nell'esercitare un potere espressamente previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 153 del 1999, al principio di leale collaborazione. - V. la citata sentenza n. 163/1995, con la quale è stata affermata la competenza regionale in tema di approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, ma con riferimento ad un quadro legislativo statale di riferimento profondamente diverso dall'attuale. - Si vedano anche le citate sentenze n. 341 e n. 342/2001, che confermano le conclusioni della sentenza n. 163/1995, pur decise nella vigenza della legge n. 461 del 1998 e del relativo d.lgs. n. 153 del 1999, sebbene con riferimento al «periodo transitorio delle operazioni di ristrutturazione bancaria», quello cioè in cui negli enti conferenti «deve ritenersi che permanga la qualificazione di ente creditizio». - Si veda, da ultimo, la citata sentenza n. 300/2003 la quale prende atto dell'avvenuto consolidamento del processo legislativo statale di profonda modifica del settore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell'economia e delle finanze, approvare le modifiche allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano con la nota del Dipartimento del tesoro – Direzione IV – Ufficio III del 25 gennaio 2005, prot. n. 7076, in relazione alla quale è stato sollevato il conflitto in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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