Corte costituzionale
Sentenza n. 431/2007
Corte cost., sent. 14 dicembre 2007, n. 431
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 431/2007
- Data di deposito
- 14 dicembre 2007
- Data di decisione
- 10 dicembre 2007
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:431
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, comma 3, Titolo III°, legge della Regione Campania n. 12 del 20 giugno 2006
- art. 35, Titolo III°, legge della Regione Campania n. 12 del 20 giugno 2006
- art. 36, Titolo III°, legge della Regione Campania n. 12 del 20 giugno 2006
- art. 37, Titolo III°, legge della Regione Campania n. 12 del 20 giugno 2006
- art. 38, Titolo III°, legge della Regione Campania n. 12 del 20 giugno 2006
- art. 39, Titolo III°, legge della Regione Campania n. 12 del 20 giugno 2006
- art. 43, Titolo III°, legge della Regione Campania n. 12 del 20 giugno 2006
- art. 44, Titolo III°, legge della Regione Campania n. 12 del 20 giugno 2006
- art. 45, Titolo III°, legge della Regione Campania n. 12 del 20 giugno 2006
- art. 46, Titolo III°, legge della Regione Campania n. 12 del 20 giugno 2006
- art. 47, Titolo III°, legge della Regione Campania n. 12 del 20 giugno 2006
- art. 48, Titolo III°, legge della Regione Campania n. 12 del 20 giugno 2006
- art. 51, Titolo III°, legge della Regione Campania n. 12 del 20 giugno 2006
- art. 52, Titolo III°, legge della Regione Campania n. 12 del 20 giugno 2006
- art. 53, Titolo III°, legge della Regione Campania n. 12 del 20 giugno 2006
- art. 54, Titolo III°, legge della Regione Campania n. 12 del 20 giugno 2006
- art. 55, Titolo III°, legge della Regione Campania n. 12 del 20 giugno 2006
- art. 56, Titolo III°, legge della Regione Campania n. 12 del 20 giugno 2006
- art. 57, Titolo III°, legge della Regione Campania n. 12 del 20 giugno 2006
- art. 58, Titolo III°, legge della Regione Campania n. 12 del 20 giugno 2006
- art. 27, comma 3, Titolo III°, legge della Regione Campania n. 12 del 20 giugno 2006
- art. 12, legge della Regione Abruzzo n. 115 del 20 dicembre 2000
- art. 2, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 33 del 8 novembre 2006
- art. 7, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 33 del 8 novembre 2006
Parametri
- 2, trattato cee
- 3, trattato cee
- 4, trattato cee
- 39 e segg., trattato cee
- 81 e segg., trattato cee
- art. 117, comma 2, lettera e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lettere e) e l), Costituzione
- art. 117, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 31959
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27, comma 3, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del Titolo III della legge della Regione Campania del 20 giugno 2006, n. 12, censurati in riferimento ai «principi comunitari, in materia di libera concorrenza, libera circolazione e libertà di stabilimento (artt. 2, 3, 4, 39 e segg., 81 e segg. del Trattato CEE). Le relative censure sono, infatti, formulate genericamente e non sono sorrette da specifiche argomentazioni essendosi il ricorrente limitato ad affermare in maniera apodittica la violazione dei predetti princípi comunitari. - Negli stessi termini vedi anche sentenze nn. 256 e 64/2007, n. 176/2004.
Massima n. 31960
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, gli artt. 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 della legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12. Nel settore degli appalti pubblici, infatti, la disciplina delle procedure di gara e, in particolare, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, in quanto mirano a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili nell'àmbito della tutela della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera e ), della Costituzione, di esclusiva competenza del legislatore statale. E' evidente, pertanto, che le disposizioni regionali in esame, concernenti la fase dell'affidamento degli appalti, invadono la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale, tra l'altro esercitata con il d.lgs. n. 163 del 2006, le cui disposizioni sono inderogabili. - Negli stessi termini vedi sentenze n. 401/2007 e n. 345/2004.
Massima n. 31961
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione, gli artt. 51-58 del capo III del titolo III della legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12. Nel settore degli appalti pubblici, infatti, la disciplina dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, che ha inizio con la stipulazione del contratto e che comprende l'intera fase della esecuzione del rapporto contrattuale, inerendo a rapporti di natura privatistica, in relazione ai quali sussistono imprescindibili esigenze di garanzia di uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, riferite alla conclusione ed esecuzione dei contratti di appalto, deve essere ricondotta all'àmbito dell'ordinamento civile, di spettanza esclusiva del legislatore statale. E' evidente, pertanto, che le disposizioni in esame, regolamentando la disciplina dei contratti pubblici affidati dalla Regione Campania in esito alle proprie procedure di scelta del contraente, invadono la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale. - Negli stessi termini vedi sentenze n. 401/2007 e n. 345/2004.
Massima n. 31962
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e ) della Costituzione, l'art. 27, comma 3, della legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12. Invero, la disposizione in esame, nella parte in cui stabilisce che «l'attività contrattuale relativa ai lavori e alle opere di competenza del Consiglio regionale è disciplinata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni», regolamenta àmbiti assegnati alla competenza esclusiva del legislatore statale. Con la sentenza n. 401 del 2007, infatti, è stato chiarito che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione inerente agli appalti pubblici consta di due fasi, la prima delle quali, relativa alla scelta del contraente, si articola nella disciplina delle procedure di gara, riconducibile alla tutela della concorrenza; la seconda, che ha inizio con la stipulazione del contratto, corrisponde alla disciplina della esecuzione del contratto e deve essere ascritta all'àmbito materiale dell'ordinamento civile.
Massima n. 31963
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, l'art. 12 della legge della Regione Abruzzo 20 dicembre 2000, n. 115, come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 8 novembre 2006, n. 33 e l'art. 7, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 33 del 2006. Invero, con la sentenza n. 401 del 2007, è stato chiarito che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione inerente agli appalti pubblici, la quale ha inizio con la stipulazione del contratto e comprende l'intera esecuzione del rapporto contrattuale, deve essere ricondotta alla materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza del legislatore statale. In particolare, il collaudo, oggetto delle disposizioni impugnate, costituisce un istituto tipico del contratto di appalto, come tale disciplinato dal codice civile (art. 1665 e segg.), il quale, pur caratterizzato da elementi di matrice pubblicistica, conserva prevalente natura privatistica e rientra, quindi, nell'àmbito materiale dell'ordinamento civile. Inoltre, con la sentenza citata, si è ulteriormente affermato che, anche in riferimento al collaudo è ravvisabile una ulteriore funzione di garanzia della concorrenzialità nel mercato, funzione in corrispondenza della quale si delinea l'ulteriore competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27, comma 3, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del titolo III della legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12 (Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità regionale del Consiglio regionale della Campania), promosse, in riferimento ai «principi comunitari in materia di libera concorrenza, libera circolazione e libertà di stabilimento (artt. 2, 3, 4, 39 e segg., 81 e segg. del Trattato CEE)» dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 27, comma 3, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del titolo III della legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Regione Abruzzo 20 dicembre 2000, n. 115 (Nuove norme per l'edilizia scolastica), come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 8 novembre 2006, n. 33 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica) e dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 33 del 2006.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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