Corte costituzionale

Sentenza n. 380/2007

Corte cost., sent. 14 novembre 2007, n. 380

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
380/2007
Data di deposito
14 novembre 2007
Data di decisione
5 novembre 2007
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:380

Parametri

  • art. 14, lettere f), i) e n), statuto regione Sicilia
  • art. 20, statuto regione Sicilia
  • art. 17, lettera b), statuto regione Sicilia
  • art. 118, Costituzione
  • art. 17, comma 2, decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005
  • art. 2, comma 1, lettera i) in relazione all'Allegato V, n. 2), decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005
  • art. 132, legge regionale Sicilia n. 6 del 3 maggio 2001

Massime

Massima n. 31810

Nei giudizi per conflitti di attribuzione tra Enti non è di regola, ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, salva la possibilità che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, che sarebbero irrimediabilmente pregiudicate da un esito del conflitto e salvaguardate dall'esito opposto e, nella specie, tale evenienza non ricorre in quanto la reiezione del ricorso non comporta un pregiudizio immediato e diretto delle situazioni soggettive degli intervenienti - i quali hanno proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale avverso i medesimi provvedimenti cui si riferisce il giudizio per conflitto di attribuzione - mantenendo il giudizio costituzionale e quello amministrativo la loro autonomia e ben potendosi, quindi, astrattamente ipotizzare esiti diversi proprio con riferimento alla dedotta violazione delle sfere di competenza.

Massima n. 31811

E' inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ai decreti interministeriali adottati in data 13 febbraio 2007 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, con i quali, in via di autotutela, è stata sospesa l'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione dei rifiuti previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Siciliana, rilasciati dallo stesso Ministro, in via sostitutiva, ex art. 7, comma 2, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, fino alla conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, contestualmente avviato. Premesso che deve escludersi l'esistenza di una competenza regionale in materia di ambiente, che non può ritenersi integralmente ricompresa nelle materie «assetto del territorio», «acque pubbliche» e «tutela del paesaggio», riservate alla potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana dall'art. 14, lettere f ) , i ) e n ) , dello statuto, nonché in quelle relative all'«igiene e sanità pubblica» riservate alla potestà legislativa concorrente della Regione dall'art. 17, lettera b ), del medesimo statuto, le censure proposte dalla ricorrente si risolvono nella denuncia dell'illegittima commissione, ad opera del Ministro dell'ambiente, dei due distinti procedimenti, e precisamente di quello, in via di autotutela, che ha sospeso l'efficacia delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate in via sostitutiva ex art. 7, comma 2, del d. P. R. n. 203 del 1988 e di quello relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza della Regione, e cioè nella denuncia di una presunta erronea applicazione della legge negli atti impugnati, senza che questi ultimi, per il loro contenuto e i loro presupposti, appaiano idonei ad arrecare da soli pregiudizio alla sfera di competenza costituzionale della Regione. - Sulla delimitazione della materia "tutela dell'ambiente", v. le citate sentenze n. 32 e n. 247/2006, nn. 62, 214, 232 e 336/2005, n. 259/2004, nn. 507 e 54/2000, n. 382/1999, n. 273/1998 e, con particolare riferimento alle Regioni ad autoinomia speciale, la citata sentenza n. 65/2005.

Massima n. 31812

E' inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ai decreti interministeriali adottati in data 13 febbraio 2007 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, con i quali, in via di autotutela, è stata sospesa l'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione dei rifiuti previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Siciliana, rilasciati dallo stesso Ministro, in via sostitutiva, ex art. 7, comma 2, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, fino alla conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, contestualmente avviato. La dedotta lesione del principio di sussidiarietà nel riparto delle competenze amministrative tra Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, infatti, è solo evocata e non è sorretta da alcuna motivazione.

Massima n. 31813

E' inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ai decreti interministeriali adottati in data 13 febbraio 2007 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, con i quali, in via di autotutela, è stata sospesa l'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione dei rifiuti previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Siciliana, rilasciati dallo stesso Ministro, in via sostitutiva, ex art. 7, comma 2, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, fino alla conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, contestualmente avviato. Attraverso la censura relativa alla lamentata violazione degli artt. 2, comma 1, lettera i ), in relazione all'allegato V, n. 2) e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2005 e dell'art. 132 della legge reg. Sicilia n. 6 del 3 maggio 2001, la ricorrente deduce infatti la illegittimità degli atti amministrativi impugnati per vizio di incompetenza derivante da una violazione di legge ordinaria, ma non indica l'attribuzione costituzionale che ritiene sia stata lesa: indicazione, questa, necessaria affinché il ricorso proposto possa assumere rilievo in sede di giurisdizione costituzionale in materia di conflitto di attribuzioni.

Massima n. 31814

La dichiarazione di inammissibilità del conflitto proposto dalla Regione Siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ai decreti interministeriali adottati in data 13 febbraio 2007 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, assorbe la decisione sull'istanza di sospensione degli atti impugnati proposta dalla Regione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato – in relazione ai decreti interministeriali del 13 febbraio 2007 adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, protocollati gab/dec/26, 27, 28, 29 e 30 – con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Allegato:

ordinanza letta all'udienza del 9 ottobre 2007

ORDINANZA

Considerato che nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi;

che i terzi intervenienti nella specie hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio avverso i medesimi decreti oggetto del presente giudizio;

che, secondo la giurisprudenza della Corte, non può escludersi la possibilità che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, che sarebbero irrimediabilmente pregiudicate da un esito del conflitto e salvaguardate dall'esito opposto;

che, tuttavia, nella specie la reiezione del ricorso non comporterebbe automaticamente un pregiudizio immediato e diretto delle situazioni soggettive degli intervenienti dato che il giudizio costituzionale e quello amministrativo mantengono la loro autonomia;

che, pertanto, l'esito del conflitto non coinvolge in modo immediato e diretto le situazioni soggettive dei terzi intervenienti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento delle Società Palermo Energia Ambiente, Platani Energia Ambiente e Tifeo Energia Ambiente nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

F.to: Franco BILE, Presidente

Testo integrale

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