Corte costituzionale
Sentenza n. 368/2007
Corte cost., sent. 7 novembre 2007, n. 368
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 368/2007
- Data di deposito
- 7 novembre 2007
- Data di decisione
- 24 ottobre 2007
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:368
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-quater, n. 51), deliberazione della Camera dei deputati del 30 luglio 2003
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 31782
E' ammissibile l'intervento spiegato nel processo costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato da due soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto e a resistervi, poiché, nel caso di specie, l'oggetto del conflitto è tale da coinvolgere, in modo diretto e immediato, situazioni soggettive di terzi il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono imprescindibilmente dall'esito del conflitto, il quale è destinato ad affermare o negare in via definitiva lo stesso diritto delle parti intervenienti di agire nel giudizio comune. - Sull'ammissibilità dell'intervento di soggetti che sarebbero incisi dall'esito del giudizio relativo al conflitto, vedi, citate, sentenze n. 305 e n. 195/2007, n. 386/2005 e n. 154/2004.
Massima n. 31783
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 30 luglio 2003 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è in corso un procedimento civile per risarcimento danni. Invero, nel ricorso manca la puntuale riproduzione delle dichiarazioni rese dal deputato in questione e ciò determina il difetto di un requisito essenziale, non potendo soccorrere a colmare detta lacuna gli atti del procedimento e non avendo il ricorrente neanche fatto esplicito richiamo, per tale aspetto, alla relazione della Giunta per le autorizzazioni. - Negli stessi termini, vedi, citate, sentenze n. 236/2007, n. 336/2006, n. 79/2005. - In relazione alle ipotesi in cui può ritenersi mancante una compiuta esposizione delle dichiarazioni, vedi, citate, sentenze nn. 305, 52 e 13/2007. - In relazione alla circostanza secondo cui gli elementi identificativi della causa petendi e del petitum vanno rinvenuti nel solo atto introduttivo e nei documenti allegati, vedi, citata, ordinanza n. 264/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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