Corte costituzionale

Sentenza n. 345/2007

Corte cost., sent. 19 ottobre 2007, n. 345

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
345/2007
Data di deposito
19 ottobre 2007
Data di decisione
10 ottobre 2007
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:345

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31707

Deve essere esclusa la necessità di restituire ai giudici rimettenti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal decreto-legge 30 giugno 205, n. 115, nel testo risultante dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168. Successivamente alle ordinanze di rimessione, infatti, sono intervenute modifiche legislative che hanno interessato sia la norma impugnata sia altra disposizione dello stesso d.lgs., ma tali modifiche non hanno alcuna influenza nei giudizi a quibus .

Massima n. 31708

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.213, comma 2- sexies , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal decreto-legge 30 giugno 205, n. 115, nel testo risultante dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, censurato, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone la confisca di ciclomotori e motoveicoli nei casi in cui siano stati usati per commettere un reato. Posto, infatti, che l'ampia discrezionalità legislativa in tema di individuazione delle sanzioni è censurabile ove violi il canone della ragionevolezza, nella specie la disposizione si presenta immune dal denunciato vizio, non essendo irragionevole la scelta di prevedere una più intensa risposta punitiva allorché un reato sia commesso con il mezzo di ciclomotori o motoveicoli e di stabilire, così, la confisca di un mezzo qualora vi sia un rapporto di necessaria strumentalità fra il suo impiego e la consumazione del reato. Inoltre, la denunciata disparità rispetto ai conducenti di altri veicoli, oltre a non essere assoluta, non potrebbe comunque essere superata se non dal legislatore. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di individuazione delle sanzioni v., citata, ordinanza. n. 246/2007. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di confisca v., citata, sentenza. n. 435/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Giudici di pace di Aosta, Urbino, Trento, Padova e Belluno con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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