Corte costituzionale
Sentenza n. 345/2007
Corte cost., sent. 19 ottobre 2007, n. 345
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 345/2007
- Data di deposito
- 19 ottobre 2007
- Data di decisione
- 10 ottobre 2007
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:345
Norme oggetto del giudizio
- art. 5-bis, comma 1, lettera c) nel testo risultante, decreto-legge n. 115 del 30 giugno 2005
- legge di conversione n. 168 del 17 agosto 2005
- art. 213, comma 2, sexies, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2 nel testo risultante, decreto-legge n. 115 del 30 giugno 2005
Parametri
Massime
Massima n. 31707
Deve essere esclusa la necessità di restituire ai giudici rimettenti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal decreto-legge 30 giugno 205, n. 115, nel testo risultante dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168. Successivamente alle ordinanze di rimessione, infatti, sono intervenute modifiche legislative che hanno interessato sia la norma impugnata sia altra disposizione dello stesso d.lgs., ma tali modifiche non hanno alcuna influenza nei giudizi a quibus .
Massima n. 31708
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.213, comma 2- sexies , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal decreto-legge 30 giugno 205, n. 115, nel testo risultante dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, censurato, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone la confisca di ciclomotori e motoveicoli nei casi in cui siano stati usati per commettere un reato. Posto, infatti, che l'ampia discrezionalità legislativa in tema di individuazione delle sanzioni è censurabile ove violi il canone della ragionevolezza, nella specie la disposizione si presenta immune dal denunciato vizio, non essendo irragionevole la scelta di prevedere una più intensa risposta punitiva allorché un reato sia commesso con il mezzo di ciclomotori o motoveicoli e di stabilire, così, la confisca di un mezzo qualora vi sia un rapporto di necessaria strumentalità fra il suo impiego e la consumazione del reato. Inoltre, la denunciata disparità rispetto ai conducenti di altri veicoli, oltre a non essere assoluta, non potrebbe comunque essere superata se non dal legislatore. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di individuazione delle sanzioni v., citata, ordinanza. n. 246/2007. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di confisca v., citata, sentenza. n. 435/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Giudici di pace di Aosta, Urbino, Trento, Padova e Belluno con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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