Corte costituzionale
Sentenza n. 342/2007
Corte cost., sent. 12 ottobre 2007, n. 342
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 342/2007
- Data di deposito
- 12 ottobre 2007
- Data di decisione
- 8 ottobre 2007
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:342
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 31699
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Brescia nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea in data 27 ottobre 2004, con la quale si è dichiarato che i fatti per i quali un deputato è sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per avere l'autorità giudiziaria omesso di chiedere l'annullamento dell'atto lesivo e per insufficiente indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia e che sarebbero state violate. Dall'atto introduttivo, valutato nel suo complesso, emerge infatti la denuncia che la delibera d'insindacabilità emessa dalla Camera dei deputati costituisce lesione delle attribuzioni costituzionali proprie dell'organo giurisdizionale e che per porvi rimedio viene sollevato il conflitto di attribuzione - e cioè il procedimento tipico che necessariamente deve concludersi con la dichiarazione di spettanza o non spettanza del potere in contestazione -, mentre il riferimento alla violazione dell'art. 68 della Costituzione è sufficiente a soddisfare la prescrizione di legge.
Massima n. 31700
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Brescia nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea in data 27 ottobre 2004, con la quale si è dichiarato che i fatti per i quali un deputato è sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, va disattesa l'eccezione di improcedibilità del conflitto per asserita tardività del deposito del ricorso. Si tratta, infatti di eccezione formulata sull'assunto - erroneo - che il termine per il deposito del ricorso debba decorrere dalla data di consegna dell'atto per la notifica, laddove il deposito concerne l'atto con la prova dell'avvenuta notifica e non con la semplice richiesta di notifica.
Massima n. 31701
Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da un deputato, per le quali è pendente davanti alla Corte di appello di Brescia procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 2004. Le dichiarazioni del deputato, infatti, non risultano riproduttive di atti parlamentari tipici posti in essere dal deputato sottoposto a procedimento penale, mentre la uniformità di temi politici non è idonea a far ritenere le opinioni manifestate extra moenia come divulgazione di atti parlamentari e quindi legate all'attività parlamentare da nesso funzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, per le quali è pendente davanti alla Corte di appello di Brescia il procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa indicato in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 2004 (doc. IV-quater, n. 77).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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