Corte costituzionale

Sentenza n. 342/2007

Corte cost., sent. 12 ottobre 2007, n. 342

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
342/2007
Data di deposito
12 ottobre 2007
Data di decisione
8 ottobre 2007
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:342

Parametri

Massime

Massima n. 31699

Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Brescia nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea in data 27 ottobre 2004, con la quale si è dichiarato che i fatti per i quali un deputato è sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per avere l'autorità giudiziaria omesso di chiedere l'annullamento dell'atto lesivo e per insufficiente indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia e che sarebbero state violate. Dall'atto introduttivo, valutato nel suo complesso, emerge infatti la denuncia che la delibera d'insindacabilità emessa dalla Camera dei deputati costituisce lesione delle attribuzioni costituzionali proprie dell'organo giurisdizionale e che per porvi rimedio viene sollevato il conflitto di attribuzione - e cioè il procedimento tipico che necessariamente deve concludersi con la dichiarazione di spettanza o non spettanza del potere in contestazione -, mentre il riferimento alla violazione dell'art. 68 della Costituzione è sufficiente a soddisfare la prescrizione di legge.

Massima n. 31700

Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Brescia nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea in data 27 ottobre 2004, con la quale si è dichiarato che i fatti per i quali un deputato è sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, va disattesa l'eccezione di improcedibilità del conflitto per asserita tardività del deposito del ricorso. Si tratta, infatti di eccezione formulata sull'assunto - erroneo - che il termine per il deposito del ricorso debba decorrere dalla data di consegna dell'atto per la notifica, laddove il deposito concerne l'atto con la prova dell'avvenuta notifica e non con la semplice richiesta di notifica.

Massima n. 31701

Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da un deputato, per le quali è pendente davanti alla Corte di appello di Brescia procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 2004. Le dichiarazioni del deputato, infatti, non risultano riproduttive di atti parlamentari tipici posti in essere dal deputato sottoposto a procedimento penale, mentre la uniformità di temi politici non è idonea a far ritenere le opinioni manifestate extra moenia come divulgazione di atti parlamentari e quindi legate all'attività parlamentare da nesso funzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, per le quali è pendente davanti alla Corte di appello di Brescia il procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa indicato in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 2004 (doc. IV-quater, n. 77).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze