Corte costituzionale
Sentenza n. 330/2007
Corte cost., sent. 27 luglio 2007, n. 330
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 330/2007
- Data di deposito
- 27 luglio 2007
- Data di decisione
- 11 luglio 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:330
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, secondo periodo, legge n. 342 del 21 novembre 2000
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 31662
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, censurato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal rimborso l'imposta che, in base alla riconosciuta efficacia del comportamento concludente a suo tempo tenuto dal contribuente in ordine all'opzione per il regime ordinario dell'IVA, risulta (ora per allora) non dovuta, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione stessa, per insufficiente descrizione della fattispecie. Il rimettente ha infatti indicato due diversi elementi singolarmente ritenuti dalla legge idonei per la manifestazione tacita dell'opzione per il regime ordinario dell'IVA, dovendosi altresì escludere che il giudice a quo fosse tenuto a descrivere analiticamente i comportamenti della contribuente da lui presi in considerazione.
Massima n. 31663
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, censurato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal rimborso l'imposta che, in base alla riconosciuta efficacia del comportamento concludente a suo tempo tenuto dal contribuente in ordine all'opzione per il regime ordinario dell'IVA, risulta (ora per allora) non dovuta, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione stessa per irrilevanza, in quanto il rimborso dell'eccedenza dell'ammontare detraibile rispetto all'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni imponibili, richiesto dal contribuente nel giudizio a quo , è pur sempre un rimborso dell'imposta versata e, quindi, una «restituzione di imposte», ai sensi della disposizione censurata, la quale costituisce l'unico ostacolo alla restituzione richiesta dalla contribuente, sicché la sollevata questione è rilevante.
Massima n. 31664
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nella parte in cui dispone che non si fa luogo a restituzione dell'imposta sul valore aggiunto. Premesso che il primo periodo dell'art. 4, comma 1, della legge n. 342 del 2000, con norma di interpretazione autentica, equipara anche per il passato talune manifestazioni di volontà tacita all'opzione o alla revoca comunicate per iscritto circa i regimi contabili o di determinazione dell'imposta, la disposizione censurata, limitando la retroattività, ed escludendo quindi la ripetibilità di quanto pagato dal contribuente a titolo di imposte, soprattasse e pene pecuniarie, anche nel caso in cui tali pagamenti risultassero non dovuti in conseguenza dell'efficacia delle manifestazioni tacite di volontà poste in essere in data anteriore al 7 gennaio 1998 - data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 novembre 1997, n. 442, il quale all'art. 1, comma 1, dispone che «l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili» -, viola il principio di uguaglianza, giacché contraddittoriamente, da un lato, attribuisce alla disposizione interpretata un significato tale da qualificare come non dovuto, sin dall'origine, un pagamento e, dall'altro, ne esclude la ripetibilità, così introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti che, pur avendo manifestato in via tacita, anteriormente al 7 gennaio 1998, la loro opzione (o revoca) in ordine ai regimi di determinazione dell'imposta od ai regimi contabili, vengono assoggettati ad una disciplina differenziata in ragione di una circostanza - intervenuto pagamento o no delle imposte, soprattasse o pene pecuniarie, non dovute per effetto di detta manifestazione tacita di volontà - del tutto neutra rispetto alla ratio della norma interpretativa. - Sulla violazione del principio di eguaglianza ad opera di una norma che, da un lato, qualifichi un pagamento come non dovuto e, dall'altro, escluda la ripetibilità di quanto pagato, v., citate, le sentenze nn. 421/1995, 416/2000 e 320/2005, n. 292/1997.
Massima n. 31665
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nella parte in cui dispone che non si fa luogo a restituzione dell'imposta sul valore aggiunto, comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione consequenziale della illegittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui, in violazione del principio di eguaglianza, dispone che non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie in materia di imposta sul valore aggiunto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), nella parte in cui dispone che non si fa luogo a restituzione dell'imposta sul valore aggiunto;
dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 342 del 2000, nella parte in cui dispone che non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie in materia di imposta sul valore aggiunto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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