Corte costituzionale
Sentenza n. 303/2007
Corte cost., sent. 20 luglio 2007, n. 303
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 303/2007
- Data di deposito
- 20 luglio 2007
- Data di decisione
- 10 luglio 2007
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:303
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lettera a), legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 28 del 6 dicembre 2004
- art. 4, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 28 del 6 dicembre 2004
- art. 5, comma 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 28 del 6 dicembre 2004
- art. 5, comma 3, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 28 del 6 dicembre 2004
- art. 5, comma 4, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 28 del 6 dicembre 2004
- art. 5, comma 5, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 28 del 6 dicembre 2004
- art. 5, comma 6, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 28 del 6 dicembre 2004
- art. 5, comma 7, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 28 del 6 dicembre 2004
- art. 8, comma 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 28 del 6 dicembre 2004
Parametri
- art. 41, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera e), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 4, comma 1, numero 12, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, comma 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 117, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 31607
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale di alcune disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, in materia di infrastrutture per la telefonia mobile, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per asserita carenza di immediata lesività del regolamento impugnato rispetto alle posizioni soggettive dei ricorrenti nel giudizio a quo : spetta, infatti, al giudice rimettente apprezzare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni dell'azione giurisdizionale, ed egli ha fornito a questo proposito una motivazione non implausibile che preclude alla Corte una diversa valutazione.
Massima n. 31608
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale di alcune disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, in materia di infrastrutture per la telefonia mobile, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per presunto difetto di incidentalità, difetto derivante, in ipotesi, dal fatto che, essendo le disposizioni regolamentari impugnate dinanzi al TAR testualmente riproduttive delle disposizioni legislative oggetto del giudizio di costituzionalità, si realizzerebbe un caso di impugnazione diretta della norma di legge. È sufficiente rilevare che l'eventuale accoglimento delle questioni prospettate produrrebbe un concreto effetto nei giudizi a quibus .
Massima n. 31609
Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7, legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, comportante un aggravamento del procedimento di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia mobile, la sopravvenienza di una modifica sostanziale della normativa impugnata, a seguito della sua sostituzione ad opera dell'art. 53 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, impone la restituzione degli atti al giudice a quo per un riesame della non manifesta infondatezza e della rilevanza della questione stessa, anche sotto il profilo temporale. - Sulla restituzione degli atti al giudice a quo per jus superveniens v., da ultimo, citate sentenze n. 288/2006 e 143/2007.
Massima n. 31610
Non costituisce autonoma censura di illegittimità costituzionale il laconico e incidentale riferimento, contenuto nell'ordinanza di rimessione, alla mancata indicazione, da parte degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, dei principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi la Giunta nella predisposizione e approvazione del regolamento.
Massima n. 31611
La localizzazione degli impianti di comunicazione importa, per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, il coinvolgimento di potestà legislativa regionale primaria per la materia urbanistica, e, in difetto di più ampie attribuzioni statutarie, di potestà legislativa concorrente, per la materia ordinamento della comunicazione. Pertanto, poiché la legislazione regionale in materia risulta assoggettata alla normativa trasversale adottata dallo Stato a titolo di tutela della concorrenza, va respinta l'eccezione proposta dalla Regione sul punto. - Sull'assoggettamento delle attribuzioni dei soggetti ad autonomia speciale ai limiti del nuovo titolo V della Costituzione, una volta che tali attribuzioni siano ricondotte all'art. 117, c. 3, Cost., v., citate, sentenze nn. 134/2006 e 383/2005. - Sul riparto di competenze legislative Stato-Regioni in tema di disciplina dell'uso del territorio per la realizzazione di reti di comunicazione v., citate, sentenze nn. 106/2006, 336/2005, 307/2003 e 324/2003.
Massima n. 31612
Non è fondata, in riferimento agli artt. 41 e 117, comma secondo, lettera e) , e comma terzo, della Costituzione e all'art. 1 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera a) e 4, legge di detta Regione 6 dicembre 2004, n. 28. Limitandosi a prevedere che l'autorizzazione all'installazione sia preceduta dalle linee guida regionali e dall'adozione del piano regionale di settore, le norme regionali impugnate non arrecano pregiudizio alle esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica espresse, anche in virtù dei vincoli comunitari, dalla legislazione statale, e non comportano, quindi, alcuna diretta compromissione degli interessi ascrivibili alla competenza legislativa dello Stato, né ledono la libera iniziativa economica assicurata dall'art. 41 della Costituzione. In particolare, la predisposizione di un quadro preliminare di compatibilità urbanistica rispetto all'insediamento, benché introduca un elemento di maggiore complessità nella fase iniziale del procedimento, ne agevola successivamente la risoluzione, a patto che esso sia caratterizzato da un ampio grado di flessibilità.
Massima n. 31613
Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, che stabilisce un divieto assoluto di localizzazione degli impianti di telefonia mobile in zone interessate da biotopi naturali, vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità per l'asserita genericità del richiamo agli obblighi internazionali violati e per l'asserita immotivata invocazione dell'art. 117, comma 2, Cost. ad una Regione speciale.
Massima n. 31615
Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 41 e 117, comma secondo, lettera e) , della Costituzione, dell'art. 8, comma 2, legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, che stabilisce un divieto assoluto di localizzazione degli impianti di telefonia mobile in zone interessate da biotopi naturali, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per preteso difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione.
Massima n. 31616
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, che stabilisce un divieto assoluto di localizzazione degli impianti di telefonia mobile in zone interessate da biotopi naturali, sollevata per asserita carenza di giustificazione logica e presunto contrasto con gli artt. 41 e 117, commi secondo, lettera e) , e terzo della Costituzione e con l'art. 4, primo comma, statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia. Le dimensioni territoriali particolarmente esigue del biotopo naturale e la necessità di una specifica tutela, infatti, escludono che il divieto di localizzarvi gli impianti possa costituire un ostacolo effettivo alla funzionalità della rete.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera a), e 4 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), in riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma, lettera e) e terzo comma, della Costituzione, e all'art. 4, numero 12), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con le ordinanze di cui in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, sollevata, in riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma, lettera e) e terzo comma, della Costituzione, e all'art. 4, numero 12), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza n. 28 del 2006 di cui in epigrafe;
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, sollevata in riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione, e all'art. 4, numero 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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