Corte costituzionale
Sentenza n. 302/2007
Corte cost., sent. 20 luglio 2007, n. 302
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 302/2007
- Data di deposito
- 20 luglio 2007
- Data di decisione
- 10 luglio 2007
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:302
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-quater, n. 19), deliberazione della Camera dei deputati del 7 ottobre 2003
- (doc. IV-quater, n. 19), deliberazione della Camera dei deputati del 7 ottobre 2003
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 31604
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Venezia nei confronti della Camera dei deputati, va respinta l'eccezione di inammissibilità del conflitto per essere la deliberazione parlamentare ripetitiva di altra già oggetto di una precedente delibera di insindacabilità, rispetto alla quale l'Autorità giudiziaria ha proposto ben due conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, entrambi conclusisi con pronunce di inammissibilità, in quanto l'effetto inibitorio della deliberazione di insindacabilità, rappresentando una deroga eccezionale, fondata sull'art. 68 della Costituzione, alla normale esplicazione della funzione giurisdizionale, presuppone che essa si riferisca specificamente alle "opinioni" che sono oggetto del giudizio che viene "inibito", non essendo sufficiente «una generica valutazione del contesto documentale nel quale le dichiarazioni sono contenute a "coprire" manifestazioni di opinione diverse da quelle sulle quali la Camera sia stata chiamata a pronunciarsi» e che a loro volta delimitano l'oggetto e dunque gli effetti della delibera di insindacabilità.
Massima n. 31605
Deve essere dichiarato parzialmente inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto con ricorso dalla Corte d'appello di Venezia, quarta sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, nella parte in cui si riferisce alle dichiarazioni, oggetto del procedimento penale pendente nei confronti di un parlamentare, davanti alla predetta Corte d'appello ricorrente, pronunciate in data 24 luglio 1997 e dichiarate insindacabili con la delibera della Camera dei deputati del 7 ottobre 2003 (doc. IV- quater , n. 19). Premesso che il ricorso per conflitto di attribuzioni perchè possa essere scrutinato nel merito, deve indicare i fatti che ne sono all'origine e, segnatamente, il reale contenuto delle dichiarazioni attribuite al deputato, oggetto della delibera di insindacabilità, nella specie appare evidente che, in relazione alla vicenda del sindaco di Buia, non soltanto manca la trascrizione della trasmissione televisiva (del 24 luglio 1997) nel corso della quale sono state rese le dichiarazioni incriminate ed oggetto della delibera di insindacabilità, ma del contenuto di tali dichiarazioni neppure sommariamente viene dato conto nel ricorso.
Massima n. 31606
Non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le restanti dichiarazioni rese da un deputato nelle date 10, 14 e 18 gennaio 1997, oggetto del procedimento penale pendente davanti alla Corte d'appello di Venezia, quarta sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e, pertanto, va annullata la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 2003 (doc. IV- quater , n. 19), nella parte in cui si riferisce alle dichiarazioni rese nelle predette date. Difetta, invero, il nesso funzionale tra le dichiarazioni oggetto del procedimento penale e gli atti tipici della funzione posti in essere dal parlamentare, mentre il mero "contesto politico", o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale, entro cui le dichiarazioni si possono collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione parlamentare, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti, ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 della Costituzione. - V., citate, sentenze n. 265/1997, n. 364/2001, ordinanza n. 358/2003, sentenze n. 347/2004, n. 146/2005, nn. 249, 260 e 317/2006, nn. 52, 53, 97, 151 e 152/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla Corte d'appello di Venezia, quarta sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso in epigrafe indicato, nella parte in cui si riferisce alle dichiarazioni del deputato Vittorio Sgarbi, oggetto del procedimento penale pendente davanti alla predetta Corte d'appello ricorrente, pronunciate in data 24 luglio 1997 e dichiarate insindacabili con la delibera della Camera dei deputati del 7 ottobre 2003 (Doc. IV-quater, n. 19);
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le restanti dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi nelle date 10, 14 e 18 gennaio 1997, oggetto del procedimento penale pendente davanti alla Corte d'appello di Venezia, quarta sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 2003 (Doc. IV-quater, n. 19), nella parte in cui si riferisce alle dichiarazioni del deputato Vittorio Sgarbi rese nelle date 10, 14 e 18 gennaio 1997.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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