Corte costituzionale
Sentenza n. 300/2007
Corte cost., sent. 20 luglio 2007, n. 300
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 300/2007
- Data di deposito
- 20 luglio 2007
- Data di decisione
- 10 luglio 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:300
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge della Regione Liguria n. 6 del 14 marzo 2006
- art. 2, comma 2, nonché, legge della Regione Liguria n. 6 del 14 marzo 2006
- art. 3, legge della Regione Liguria n. 6 del 14 marzo 2006
- art. 4, legge della Regione Liguria n. 6 del 14 marzo 2006
- art. 5, legge della Regione Liguria n. 6 del 14 marzo 2006
- art. 6, legge della Regione Liguria n. 6 del 14 marzo 2006
- art. 7, legge della Regione Liguria n. 6 del 14 marzo 2006
- art. 8, e, per conseguenza, la restante parte dell'intera legge, legge della Regione Liguria n. 6 del 14 marzo 2006
- art. 1, comma 3, legge della Regione Veneto n. 19 del 6 ottobre 2006
- art. 1, comma 4, legge della Regione Veneto n. 19 del 6 ottobre 2006
- art. 2, legge della Regione Veneto n. 19 del 6 ottobre 2006
- art. 3, comma 1, legge della Regione Veneto n. 19 del 6 ottobre 2006
- art. 4, legge della Regione Veneto n. 19 del 6 ottobre 2006
- art. 5, legge della Regione Veneto n. 19 del 6 ottobre 2006
- art. 6, legge della Regione Veneto n. 19 del 6 ottobre 2006
- art. 7, e, per conseguenza, la restante parte dell'intera legge, legge della Regione Veneto n. 19 del 6 ottobre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 31599
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, nonché degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della Regione Liguria 14 marzo 2006, n. 6, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla Regione per ritenuta indeterminatezza dei termini normativi della questione e asserita carenza dei minimi requisiti argomentativi del ricorso medesimo: in particolare, l'errore nell'indicazione della data della legge impugnata è un mero lapsus calami privo di efficacia decettiva, avendo il Presidente del Consiglio dei ministri adeguatamente indicato sia le norme impugnate sia il parametro costituzionale, argomentando sul dedotto rapporto di incompatibilità tra tali disposizioni. - Sulla necessità di un'esatta identificazione nel ricorso dei termini normativi della questione e di una pur sintetica argomentazione v., citate, sentenze n. 64/2007, 139/2006 e 450/2005.
Massima n. 31600
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3 e 4, 2 e 3, comma 1, nonché degli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Veneto 6 ottobre 2006, n. 19, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla Regione per asserita tardività della sua proposizione, derivante, secondo la resistente, dal fatto che tale ricorso - anche se tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione - era stato recapitato al Presidente della Regione oltre il termine previsto dall'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Deve, infatti, essere tenuto distinto il momento in cui la notificazione si intende perfezionata nei confronti del notificante (coincidente con la data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) dal momento in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto (coincidente con la data in cui quest'ultimo lo riceve). - Sulla distinzione tra i momenti di perfezionamento della notificazione nei confronti di notificante e destinatario v., citata, sentenza n. 383/2005
Massima n. 31601
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, l'art. 2, commi 1 e 2, e gli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della Regione Liguria 14 marzo 2006, n. 6 (Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori), con cui la Regione individua nuove figure professionali di soggetti che svolgono attività pratiche non sanitarie finalizzate al mantenimento dello stato di benessere delle persone e alla prevenzione delle situazioni di disagio fisico e psichico. In particolare, sono precluse alla competenza regionale l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso, anche a prescindere dalla circostanza che tale iscrizione sia o meno necessaria ai fini dello svolgimento della attività cui l'elenco fa riferimento, essendo riservata allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri. Dall'illegittimità costituzionale delle norme impugnate deriva, come necessaria conseguenza, l'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale. - Sulla potestà legislativa regionale in materia di professioni v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 153 e 424/2006, n. 57/2007, n. 355/2005.
Massima n. 31602
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, gli artt. 1, commi 3 e 4, 2 e 3, comma 1, nonché degli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Veneto 6 ottobre 2006, n. 19 (Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali), con cui la Regione individua nuove figure professionali di soggetti che operano per la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona. In particolare, sono precluse alla competenza regionale l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso, anche a prescindere dalla circostanza che tale iscrizione sia o meno necessaria ai fini dello svolgimento della attività cui l'elenco fa riferimento, essendo riservata allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri. Dall'illegittimità costituzionale delle norme impugnate deriva, come necessaria conseguenza, l'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale. - Sulla potestà legislativa regionale in materia di professioni v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 153 e 424/2006, n. 57/2007, n. 355/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, nonché degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della Regione Liguria 14 marzo 2006, n. 6 (Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori), e, per conseguenza, della restante parte della intera legge;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, dell'art. 2, dell'art. 3, comma 1, nonché degli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge regionale del Veneto 6 ottobre 2006, n. 19 (Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali), e, per conseguenza, della restante parte della intera legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze