Corte costituzionale
Sentenza n. 291/2007
Corte cost., sent. 17 luglio 2007, n. 291
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 291/2007
- Data di deposito
- 17 luglio 2007
- Data di decisione
- 4 luglio 2007
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:291
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-ter, n. 4-A), deliberazione della Camera dei deputati del 17 marzo 2004
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 31583
Posto che nei conflitti di attribuzione proposti dall'autorità giudiziaria nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, perché la Corte costituzionale possa accertare la sostanziale identità tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e gli atti di funzione dallo stesso posti in essere, il ricorrente ha l'onere di riportare nell'atto introduttivo del giudizio le espressioni ritenute offensive, non essendo in particolare consentita la sostituzione di quelle espressioni con una libera rielaborazione ad opera dell'autorità giudiziaria ricorrente, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati per l'annullamento della deliberazione da quest'ultima adottata nella seduta del 17 marzo 2004, concernente la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un suo componente, nei confronti del quale è pendente presso detta autorità giudiziaria un procedimento penale per diffamazione aggravata, è inammissibile per la parte in cui, riferendosi l'imputazione non solo al parlamentare ma anche ad un'altra persona, la mancata riproduzione del capo di imputazione non consente di individuare il titolo di responsabilità del parlamentare in riferimento ad una delle condotte contestate nonché per la parte in cui si censura la deliberazione di insindacabilità di dichiarazioni delle quali non viene in alcun modo riportato il contenuto, senza che l'inammissibilità per tali profili comporti l'inammissibilità dell'intero ricorso, residuando un ulteriore profilo in relazione al quale il ricorrente ha adempiuto all'indicato onere di riproduzione. - Sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dall'autorità giudiziaria nei confronti del Parlamento, v. le citate sentenze n. 336/2006, n. 383/2006, n. 52/2007, n. 236/2007. - In particolare, sulla inammissibilità della rielaborazione, da parte dell'autorità giudiziaria ricorrente, delle dichiarazioni attribuite al parlamentare, v. le citate sentenze n. 79/2005, n. 383/2006.
Massima n. 31584
Non spettava alla Camera dei deputati - nei limiti di cui in motivazione - affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento, negli stessi limiti, della delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 2004. Ridefinito il thema decidendum a seguito dell'accoglimento parziale della eccezione di inammissibilità formulata dalla Camera dei deputati (v. massima A) non sussiste, in relazione alle dichiarazioni extra moenia del parlamentare il cui contenuto è stato riprodotto nel ricorso per conflitto di attribuzione, alcun nesso con atti tipici di esercizio della funzione parlamentare, e ciò a prescindere dal rilievo che i regolamenti parlamentari negano ingresso nei lavori delle Camere agli scritti o alle espressioni «sconvenienti», e che, a fortiori , le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori delle Camere. - Sulla rilevanza delle espressioni «sconvenienti», v. la citata sentenza n. 249/2006 - Sul nesso funzionale, v. le citate sentenze n. 97/2007, n. 151/2007, n. 152/2007, n. 166/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara, in parziale accoglimento del ricorso, che non spettava alla Camera dei deputati – nei limiti di cui in motivazione – affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto e negli stessi limiti, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 2004 (Doc. IV-ter, n. 4-A).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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