Corte costituzionale

Sentenza n. 290/2007

Corte cost., sent. 17 luglio 2007, n. 290

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
290/2007
Data di deposito
17 luglio 2007
Data di decisione
4 luglio 2007
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:290

Parametri

Massime

Massima n. 31581

Premesso che nei giudizi per conflitto di attribuzione non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, salva l'ipotesi in cui l'oggetto del giudizio per conflitto consista proprio nell'affermazione o negazione dello stesso diritto di agire in giudizio di chi pretende di essere stato leso da una condotta in relazione alla quale si controverte, nel giudizio costituzionale, se essa sia o meno coperta dalle eccezionali guarentigie previste dalla Costituzione, nel giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto da un senatore in qualità di ex Presidente della Repubblica, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, con la quale egli è stato condannato al risarcimento del danno morale in relazione a dichiarazioni rese quando ricopriva la carica, è ammissibile l'intervento della parte attrice nel giudizio civile in cui è stata resa la sentenza impugnata. - In senso conforme, v. le citate sentenze n. 76/2001 e n. 154/2004.

Massima n. 31582

E' inammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal senatore Francesco Cossiga, in qualità di ex Presidente della Repubblica, in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Roma del 23 settembre 2004, n. 4024. Premesso che i conflitti intersoggettivi aventi ad oggetto atti di natura giurisdizionale non possono risolversi in mezzi impropri di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, perché avverso gli errori in iudicando di diritto sostanziale o processuale valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni, nella specie il ricorrente, il quale, con la sentenza impugnata - resa in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione di precedente sentenza della stessa Corte d'appello di Roma -, è stato condannato al risarcimento del danno morale in relazione a dichiarazioni rese quando ricopriva la carica di Presidente della Repubblica, si duole del mancato rispetto, da parte della Corte d'appello, dei princípi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione, e chiede quindi alla Corte costituzionale di sostituirsi al giudice di legittimità nel controllo della corretta applicazione dei princípi di diritto enunciati dallo stesso giudice. - Sui limiti all'ammissibilità dei conflitti di attribuzione in relazione ad atti giurisdizionali, v. le citate sentenze n. 27/1999, n. 154/2004, n. 2, n. 150, n. 222 e n. 223/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal senatore Francesco Cossiga, in qualità di ex Presidente della Repubblica, in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Roma del 23 settembre 2004, n. 4024, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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