Corte costituzionale

Sentenza n. 271/2007

Corte cost., sent. 13 luglio 2007, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
271/2007
Data di deposito
13 luglio 2007
Data di decisione
4 luglio 2007
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:271

Norme oggetto del giudizio

  • (doc. IV-quater, n. 85), deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 31539

Nel giudizio per conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, contro la deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità delle dichiarazioni rese da un proprio componente, è da respingere l'eccezione di inammissibilità per omessa integrale riproduzione delle dichiarazioni stesse, in quanto il principio di completezza e autosufficienza non comporta - in particolare per quanto concerne i ricorsi per conflitti insorti in tema di applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. - che debbano essere riportate tutte le dichiarazioni rese nella medesima occasione in cui furono espresse le opinioni addebitate al parlamentare come illecite e lesive. Il principio di autosufficienza esige, invece, che siano esposti tutti i fatti idonei a giustificare la proposizione del conflitto e richiede specificamente, per i suddetti conflitti, che l'esposizione del ricorrente sia tale da consentire alla Corte costituzionale di raffrontare le dichiarazioni extra moenia con il contenuto di atti tipici della funzione parlamentare.

Massima n. 31540

Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Umberto Bossi, per le quali è pendente davanti al Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, giudizio per il risarcimento dei danni, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e, di conseguenza, va annullata la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 2004 (doc. IV- quater , n. 85). Infatti, qualora non siano stati indicati atti parlamentari tipici anteriori o contestuali alle dichiarazioni, compiuti dallo stesso deputato, ai quali per il loro contenuto possano essere riferite le opinioni oggetto del giudizio di merito, è insufficiente, per affermare l'insindacabilità delle opinioni espresse, la comunanza di temi politici tra tali opinioni e atti della funzione parlamentare. - V., citata, sentenza n. 2004/246.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Umberto Bossi, per le quali è pendente davanti al Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, il giudizio per il risarcimento dei danni indicato in epigrafe riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 2004 (doc. IV-quater, n. 85).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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