Corte costituzionale

Sentenza n. 247/2007

Corte cost., sent. 3 luglio 2007, n. 247

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
247/2007
Data di deposito
3 luglio 2007
Data di decisione
20 giugno 2007
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:247

Norme oggetto del giudizio

  • (doc. IV-quater, n. 26), deliberazione del Senato della Repubblica del 23 marzo 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31491

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale civile di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata il 23 marzo 2005 (doc. IV - quater , n. 26), con cui si è ritenuto che i fatti, per i quali è in corso il procedimento civile avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni sofferti dalla parte attrice, a seguito della pubblicazione di tre articoli asseritamente diffamatori a firma del convenuto, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Infatti l'autorità giudiziaria ha riprodotto solo alcuni stralci del contenuto testuale delle dichiarazioni rese extra moenia dal senatore interessato (contenuto che è invece necessario ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni del parlamentare e gli eventuali atti tipici) e ha ricostruito il significato delle dichiarazioni del parlamentare attraverso una libera rielaborazione delle stesse, così realizzando una impropria sovrapposizione tra l'oggettiva rilevanza delle opinioni espresse dal senatore e l'interpretazione soggettiva che ne è stata data» dall'autorità giudiziaria, il che non consente di cogliere in modo esaustivo l'oggetto del contendere. Le carenze descritte comportano così la non autosufficienza dell'atto introduttivo del giudizio che si traduce, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel difetto di un requisito essenziale del ricorso. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 79/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale civile di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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