Corte costituzionale
Sentenza n. 247/2007
Corte cost., sent. 3 luglio 2007, n. 247
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 247/2007
- Data di deposito
- 3 luglio 2007
- Data di decisione
- 20 giugno 2007
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:247
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-quater, n. 26), deliberazione del Senato della Repubblica del 23 marzo 2005
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 31491
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale civile di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata il 23 marzo 2005 (doc. IV - quater , n. 26), con cui si è ritenuto che i fatti, per i quali è in corso il procedimento civile avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni sofferti dalla parte attrice, a seguito della pubblicazione di tre articoli asseritamente diffamatori a firma del convenuto, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Infatti l'autorità giudiziaria ha riprodotto solo alcuni stralci del contenuto testuale delle dichiarazioni rese extra moenia dal senatore interessato (contenuto che è invece necessario ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni del parlamentare e gli eventuali atti tipici) e ha ricostruito il significato delle dichiarazioni del parlamentare attraverso una libera rielaborazione delle stesse, così realizzando una impropria sovrapposizione tra l'oggettiva rilevanza delle opinioni espresse dal senatore e l'interpretazione soggettiva che ne è stata data» dall'autorità giudiziaria, il che non consente di cogliere in modo esaustivo l'oggetto del contendere. Le carenze descritte comportano così la non autosufficienza dell'atto introduttivo del giudizio che si traduce, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel difetto di un requisito essenziale del ricorso. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 79/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale civile di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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