Corte costituzionale
Sentenza n. 24/2007
Corte cost., sent. 6 febbraio 2007, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 24/2007
- Data di deposito
- 6 febbraio 2007
- Data di decisione
- 24 gennaio 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:24
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, legge della Regione Puglia n. 13 del 22 novembre 2005
- art. 3, comma 7, legge della Regione Puglia n. 13 del 22 novembre 2005
- art. 3, comma 4, legge della Regione Puglia n. 13 del 22 novembre 2005
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 49, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
- art. 117, comma 2, lettera l), Costituzione
- art. 49, comma 4, lettera a), decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
- art. 49, comma 5, lettera b), decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
Massime
Massima n. 30985
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13. La norma, stabilendo che, se l'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro riguardo ai profili formativi dell'apprendistato professionalizzante non è raggiunta entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, provvede la Giunta regionale, acquisiti i pareri delle suddette associazioni, attribuisce alla Giunta un ruolo preminente, incompatibile con il regime dell'intesa stabilito dall'art. 49, comma 5, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276: la previsione, in caso di mancata intesa, della decisività della volontà di una sola delle parti, che riduce a mero parere il ruolo dell'altra, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro e con la suddetta norma interposta. - Sul punto, v. i precedenti citati, ossia, sentenze n. 27/2004, n. 308/2003 e n. 116/1994.
Massima n. 30986
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l) , Cost., l'art. 3, comma 7, della legge della Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13, che regola in parte la formazione interna alle aziende, fissando limiti minimi di orario riguardo ai contenuti che essa deve avere nella sua fase iniziale: ciò determina un'indebita invasione delle attribuzioni statali, violando la competenza esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile", cui la disciplina della formazione interna attiene.
Massima n. 30987
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge della Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13, censurato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l) , e terzo comma, Cost.: la norma, stabilendo che "la formazione formale da svolgersi durante l'apprendistato deve essere effettuata prevalentemente all'esterno dell'azienda e comunque secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva", non invade la sfera di attribuzioni statali in materia di formazione interna. - V., su disposizioni analoghe, contenute in leggi di altre Regioni, sentenze n. 425 e n. 406/2006, citate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, della legge della Regione Puglia 22 novembre 2005 n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della medesima legge regionale n. 13 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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