Corte costituzionale
Sentenza n. 200/2007
Corte cost., sent. 18 giugno 2007, n. 200
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 200/2007
- Data di deposito
- 18 giugno 2007
- Data di decisione
- 6 giugno 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:200
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lettera d), legge della Regione Piemonte n. 64 del 10 dicembre 1984
- art. 21, comma 1, lettera d), legge della Regione Piemonte n. 64 del 10 dicembre 1984
Parametri
Massime
Massima n. 31394
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lettera d ), e 21, primo comma, lettera d ), della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, avendo il rimettente fornito una non implausibile, ancorché sintetica motivazione, in ordine alla ritenuta applicabilità, ratione temporis , della normativa censurata, abrogata da altra legge regionale, entrata in vigore in epoca successiva al perfezionamento della fattispecie oggetto del giudizio principale.
Massima n. 31395
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, gli artt. 2, primo comma, lettera d ), e 21, primo comma, lettera d ), della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini, rispettivamente, dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al valore locativo complessivo determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. Sono infatti irragionevoli le disposizioni che, ai fini dell'individuazione degli aventi diritto all'assegnazione degli alloggi o, specularmente, della verifica della sussistenza delle condizioni per la declaratoria di decadenza dalla stessa, determinino il valore dei cespiti immobiliari di cui sia titolare l'interessato all'assegnazione o l'assegnatario, facendo riferimento a norme della legge n. 392 del 1978 che, in quanto modificate o abrogate, appaiono espressione di una impostazione di fondo ormai superata. - V., in senso analogo, le citate sentenze n. 299 e n. 176/2000, nn. 135 e 334/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lettera d), e 21, primo comma, lettera d), della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al valore locativo complessivo determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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