Corte costituzionale
Sentenza n. 193/2007
Corte cost., sent. 14 giugno 2007, n. 193
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 193/2007
- Data di deposito
- 14 giugno 2007
- Data di decisione
- 5 giugno 2007
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:193
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 277, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
- art. 1, comma 174, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 31376
V. titoletto.
Massima n. 31377
Benché la norma impugnata non risulti aver avuto applicazione, deve escludersi che sia cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), permanendo l'interesse al ricorso, dato che la disposizione censurata risulta confermata dall'art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha ribadito la vigenza del meccanismo contestato dalla ricorrente e ne ha esteso l'applicazione anche agli anni di imposta successivi al 2006.
Massima n. 31378
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura dello Stato deducendo mancata enunciazione del parametro costituzionale su cui si fonda il ricorso, giacché quest'ultimo, censurando una norma della legge finanziaria 2006, evoca espressamente la materia del "coordinamento della finanza pubblica", sia pure senza nominare l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, onde risulta evidente quale sia la sfera di competenza legislativa di cui la ricorrente assume la lesione.
Massima n. 31379
È inammissibile, a causa dell'omessa indicazione del parametro costituzionale di competenza asseritamente violato, la doglianza concernente la lesione "dell'autonomia politica e della stessa dignità politica degli organi elettivi della Regione, sottoposti a misure sanzionatorie che eccedono quanto è necessario e proporzionato al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica": appare, infatti, evidente che non può nemmeno ipotizzarsi la compromissione da parte della legge statale dell'autonomia o persino della "dignità politica" della Regione e dei suoi organi elettivi che non si risolva nell'invasione delle competenze costituzionali regionali, che il ricorrente è tenuto ad enunciare espressamente quale fondamento della propria azione innanzi alla Corte. - In senso analogo, v., citata, sentenza n. 116/2006.
Massima n. 31380
Non è fondata, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo il quale «qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella Regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte». Non viene nella specie in rilievo la materia di tipo concorrente "coordinamento della finanza pubblica" indicata dalla Regione ricorrente, bensì la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario. Orbene l'attribuzione alle Regioni, in tutto o in parte, del gettito di imposte statali, non ne altera la natura erariale; sicché compete allo Stato (e non alla Regione, se non nei limiti previsti dalla legge statale) la disciplina del tributo, se del caso mediante norme di dettaglio. - Quanto all'IRAP, v., citate, sentenze n. 155/2006, n. 431, n. 241/2004, n. 296/2003. - Quanto all'addizionale IRPEF, v., citata, sentenza n. 381/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunzie ogni decisione sulle ulteriori questioni sollevate con il ricorso in epigrafe,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevata in riferimento alla «autonomia politica» e alla «dignità politica degli organi elettivi della Regione», dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 277, della legge n. 266 del 2005 sollevata, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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