Corte costituzionale
Sentenza n. 170/2007
Corte cost., sent. 17 maggio 2007, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 170/2007
- Data di deposito
- 17 maggio 2007
- Data di decisione
- 18 aprile 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:170
Norme oggetto del giudizio
- art. 134, comma 1, decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005
- art. 15, legge n. 273 del 12 dicembre 2002
- art. 16, legge n. 273 del 12 dicembre 2002
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 31324
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005, promosso dal Tribunale di Napoli, è ammissibile la prospettazione, in via subordinata, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 16 della legge delega n. 273 del 2002, secondo la prospettazione del rimettente che, ne costituirebbero la base giuridica, posto che i quesiti di costituzionalità sono in rapporto di subordinazione logica. - Negli stessi termini, v., citate, ordinanze n. 14/2003 e n. 273/2002.
Massima n. 31325
Il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa si esplica, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e si individuano le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega. - Negli stessi termini, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 54/2007, n. 280/2004, n. 199/2003.
Massima n. 31326
Nell'ipotesi in cui, la delega abbia ad oggetto il riassetto di norme preesistenti, l'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è giustificata soltanto se siano stabiliti principi e criteri direttivi volti a definire in tal senso l'oggetto della delega ed a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato. - Negli stessi termini v., citate, sentenze n. 239/2003 e n. 354/1998.
Massima n. 31327
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, censurato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Invero, premesso che la norma censurata rinviene la sua base giuridica esclusivamente nell'art. 15 del d.lgs. n. 30 del 2005, nessuno dei principi e criteri direttivi della legge delega permette di ritenere che, sia pure implicitamente, il legislatore delegato sia stato autorizzato ad introdurre una sostanziale innovazione del regime vigente stabilendo, per la disciplina processuale delle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, la previsione dell'applicabilità di un rito diverso da quello ordinario, caratterizzato da elementi peculiari rispetto a quest'ultimo. Peraltro, alla data di promulgazione della legge delega (12 dicembre 2002), la disciplina del processo societario non era stata ancora emanata (in quanto stabilita dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), sicché, avendo riguardo alla data della delega, non erano enunciabili neppure principi e criteri direttivi stabiliti per relationem , mediante rinvio, sia pure implicito, ad una disciplina già presente nell'ordinamento. Restano assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale, poste in via subordinata, degli artt. 15 e 16 della legge delega n. 273 del 2002.
Massima n. 31328
E' costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 134, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Invero, premesso che la norma in questione rinviene la sua base giuridica esclusivamente nell'art. 15 del d.lgs. n. 30 del 2005, nessuno dei principi e criteri direttivi della legge delega permette di ritenere che, sia pure implicitamente, il legislatore delegato sia stato autorizzato ad introdurre una sostanziale innovazione del regime vigente stabilendo, per la disciplina processuale delle controversie in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale per le materie di competenza delle sezioni specializzate, ivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, la previsione dell'applicabilità di un rito diverso da quello ordinario, caratterizzato da elementi peculiari rispetto a quest'ultimo. Peraltro, alla data di promulgazione della legge delega (12 dicembre 2002), la disciplina del processo societario non era stata ancora emanata (in quanto stabilita dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), sicché, avendo riguardo alla data della delega, non erano enunciabili neppure principi e criteri direttivi stabiliti per relationem , mediante rinvio, sia pure implicito, ad una disciplina già presente nell'ordinamento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);
dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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