Corte costituzionale

Sentenza n. 166/2007

Corte cost., sent. 11 maggio 2007, n. 166

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
166/2007
Data di deposito
11 maggio 2007
Data di decisione
18 aprile 2007
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:166

Norme oggetto del giudizio

  • (doc. IV-ter, n. 13-A), deliberazione della Camera dei deputati del 12 aprile 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31295

Nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilità del 12 aprile 2005 delle opinioni espresse da un proprio componente, indagato in ordine al delitto di diffamazione a mezzo stampa, non può essere ammesso ad intervenire il parlamentare imputato nel predetto procedimento, giacché, in considerazione della distinzione esistente fra il giudizio per conflitto e il giudizio penale, i diritti inerenti alla qualità di imputato, che possono sempre essere fatti valere con gli ordinari strumenti processuali, non sono direttamente coinvolti, né sono suscettibili di essere pregiudicati nell'attuale giudizio per conflitto di attribuzione, nel quale la Corte è chiamata esclusivamente a decidere in ordine alla denunciata lesione delle attribuzioni costituzionali della Camera dei deputati. - In senso analogo, v., citate, sentenze n. 451/2005 e 225/2001.

Massima n. 31296

Nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilità del 12 aprile 2005 delle opinioni espresse da un proprio componente, indagato in ordine al delitto di diffamazione a mezzo stampa, deve essere esclusa la prospettazione della Camera dei deputati circa la configurabilità del conflitto come vindicatio potestatis, e non come conflitto da menomazione. Invero, seppure il giudice ricorrente ha chiesto alla Corte di annullare, per incompetenza, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati - ciò che effettivamente farebbe pensare ad una vera e propria vindicatio potestatis - la sussistenza del requisito oggettivo del conflitto di attribuzione è ravvisabile ogni qualvolta si controverta, come nella specie, in ordine alla delimitazione della sfera delle attribuzioni di cui sono titolari i poteri dello Stato.

Massima n. 31297

Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, oggetto del procedimento penale in ordine al delitto di diffamazione a mezzo stampa pendente dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost. Invero, perchè possa dirsi sussistente il nesso funzionale fra le dichiarazioni rese extra moenia e la funzione parlamentare, è necessario che tali dichiarazioni siano identificabili come espressione dell'esercizio di attività parlamentari, mentre, nella specie, risulta completamente carente il requisito della sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari e gli atti esterni. Il mero "contesto politico", infatti, o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale, entro cui le dichiarazioni si possono collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti, ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 della Costituzione. Conseguentemente, l'impugnata delibera di insindacabilità della Camera dei deputati del 12 aprile 2005, violando l'art. 68, primo comma, della Costituzione, ha leso le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente e deve, pertanto, essere annullata. - Sull'ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 6/2006. - Sul nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e le funzioni di membro del Parlamento, v., citate, sentenze n. 59, n. 53 e n. 13/2007; n. 373, n. 329 e n. 317/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento del deputato Nicola Vendola;

dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Nicola Vendola, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, di conseguenza, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 2005 (Doc. IV-ter, n. 13-A).

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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