Corte costituzionale

Sentenza n. 159/2007

Corte cost., sent. 8 maggio 2007, n. 159

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
159/2007
Data di deposito
8 maggio 2007
Data di decisione
18 aprile 2007
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:159

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 43, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 44, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31266

V. titoletto.

Massima n. 31267

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 43 e 44, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., all'art. 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all'art. 1, comma 4, del d.lgs. 16 marzo 2001, n. 143, nella parte in cui sopprime i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli Uffici metrici provinciali (UMP) e trasferite alle Camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura (CCIAA) e prevede che, al finanziamento delle stesse funzioni, si provvede con i proventi della gestione di attività e della prestazione di servizi. Infatti, le norme impugnate sono sì generali, ma non si applicano alla Regione Siciliana, per la quale vige una disciplina apposita, con la conseguenza che la Regione ricorrente non ha interesse ad impugnarle.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 43 e 44, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossa, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, all'art. 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli Uffici metrici provinciali), dalla Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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