Corte costituzionale

Sentenza n. 152/2007

Corte cost., sent. 4 maggio 2007, n. 152

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
152/2007
Data di deposito
4 maggio 2007
Data di decisione
18 aprile 2007
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:152

Norme oggetto del giudizio

  • (doc. IV-quater, n. 19), deliberazione del Senato della Repubblica del 26 novembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 31251

Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Isernia nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 26 novembre 2003, di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è in corso un procedimento civile per risarcimento dei danni, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per carente indicazione, nell'atto introduttivo, della causa petendi e del petitum. Invero l'atto introduttivo, riportando le dichiarazioni rese dal parlamentare ed esponendo le ragioni che inducono a ritenere non invocabile, nel caso di specie, l'art. 68, primo comma, della Costituzione, e a denunciare la lesione delle attribuzioni all'autorità giudiziaria, soddisfa entrambe le prescrizioni di cui all'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e cioè l'esposizione sommaria delle ragioni del conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia.

Massima n. 31252

Non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, oggetto del procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di Isernia, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost. Invero, perchè possa dirsi sussistente il nesso funzionale fra le dichiarazioni rese extra moenia e la funzione parlamentare, sono necessari i due requisiti del legame temporale e della sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, laddove, nella specie, nella proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, cui rinvia la delibera di insindacabilità, non si rinviene alcun riferimento ad atti tipici del parlamentare. Il mero "contesto politico", infatti, o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale, entro cui le dichiarazioni si possono collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti, ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 della Costituzione. Conseguentemente, l'impugnata delibera di insindacabilità del Senato della Repubblica del 26/11/2003, violando l'art. 68, primo comma, della Costituzione, ha leso le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente e deve, pertanto, essere annullata. - Sull'ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 178/2005. - Sul nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e le funzioni di membro del Parlamento, v., ex plurimis , sentenze n. 317/2006; n. 28, n. 164, n. 176, n. 196 e n. 235/2005; n. 52/2002; n. 10 e n. 11/2000. - Sul rapporto tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e il "contesto politico-parlamentare" v., citate, sentenze n. 329 e n. 317/2006 e n. 51/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal senatore Alfredo D'Ambrosio, oggetto del procedimento civile pendente davanti al Tribunale di Isernia, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 26 novembre 2003 (Doc. IV - quater, n. 19).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2007.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

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