Corte costituzionale
Sentenza n. 151/2007
Corte cost., sent. 4 maggio 2007, n. 151
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 151/2007
- Data di deposito
- 4 maggio 2007
- Data di decisione
- 18 aprile 2007
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:151
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-quater, n. 14), deliberazione del Senato della Repubblica del 23 luglio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 31250
Non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, per le quali è in corso un procedimento penale presso il Tribunale di Milano, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost. Invero, perché possa dirsi sussistente il nesso funzionale fra le dichiarazioni rese extra moenia e la funzione parlamentare, è necessario che le affermazioni rese si ricolleghino ad attività proprie del parlamentare e non ad opinioni riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione. Né può dirsi che l'operatività di tale principio sia suscettibile di essere condizionata in relazione alla attività giornalistica, ove i limiti costituzionalmente ammissibili all'esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica debbono essere oggettivamente definiti e non possono invece dipendere dallo status di colui che li esercita. Nella specie, il solo atto espressivo della funzione parlamentare che viene menzionato nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato è l'interrogazione presentata da altro senatore, la quale, proprio perché proveniente da altro parlamentare, non può essere invocata a favore del senatore imputato. Conseguentemente, l'impugnata delibera di insindacabilità del Senato della Repubblica del 23/07/2003, violando l'art. 68, primo comma, della Costituzione, ha leso le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente e deve, pertanto, essere annullata. - Sull'ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 416/2005. - Sul nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e le funzioni di membro del Parlamento, v., tra le molte, sentenze n. 65/2007, n. 246/2004, n. 11 e n. 10/2000. - Sulla sindacabilità delle dichiarazioni che costituiscono esercizio della libera manifestazione di pensiero del parlamentare, v., citate, sentenze n. 96/2007 e 260/2006. - Sull'infondatezza della tesi secondo cui l'art. 3 della legge n. 140/2003 ha ampliato l'ambito dell'immunità garantita ai parlamentari, v., citata, sentenza n. 347/2004. - Sull'irrilevanza degli atti espressivi della funzione parlamentare provenienti da altri parlamentari, v., tra le molte, sentenze n. 452/2006, n. 146/2005 e n. 347/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 luglio 2003 (documento IV-quater, n. 14).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2007.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
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