Corte costituzionale
Sentenza n. 149/2007
Corte cost., sent. 4 maggio 2007, n. 149
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 149/2007
- Data di deposito
- 4 maggio 2007
- Data di decisione
- 18 aprile 2007
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:149
Norme oggetto del giudizio
- provvedimento di trattenimento della causa in decisione del 22 settembre 2003
- ordinanza di tribunale del 27 gennaio 2004
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 3, comma 3, legge n. 140 del 20 giugno 2003
- art. 3, comma 4, legge n. 140 del 20 giugno 2003
- art. 3, comma 5, legge n. 140 del 20 giugno 2003
Massime
Massima n. 31246
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Messina in relazione ad alcuni provvedimenti assunti nell'ambito di un procedimento civile in cui un deputato era stato convenuto per il risarcimento dei danni causati da alcune dichiarazioni asseritamene diffamatorie nei confronti di una testata giornalistica, non è ammissibile l'intervento svolto dalla S.E.S. - Società Editrice Siciliana s.p.a.: infatti, posto che l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto è ammissibile solo ove l'oggetto del giudizio per conflitto incida sulla definitiva affermazione o negazione dello stesso diritto di agire della parte che afferma di essere stata lesa da una condotta che, nel giudizio costituzionale, si discute se sia o meno coperta dalle immunità previste dalla Costituzione, nella specie l'esito del conflitto non è suscettibile di condizionare la possibilità che il giudizio comune prosegua. - Sul punto, conformi, sono le sentenze n. 386/2005, n. 154/2004 e n. 76/2001, citate.
Massima n. 31247
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Messina in relazione ad alcuni provvedimenti da questo assunti nell'ambito di un procedimento civile in cui un deputato era stato convenuto per il risarcimento dei danni causati da dichiarazioni asseritamene diffamatorie espresse nei confronti di una testata giornalistica, non spettava al Tribunale de quo adottare i provvedimenti di rinvio dell'udienza in data 30 giugno 2003 e 21 luglio 2003, nonché il provvedimento di trattenimento della causa in decisione del 22 settembre 2003, che vanno, di conseguenza, annullati. Infatti, il Tribunale, nonostante che nell'udienza del 30 giungo 2003 la difesa del deputato avesse eccepito l'applicabilità dell'art. 68, primo comma Cost., non ha dato applicazione né all'art. 3, comma 3, della legge n. 140 del 2003, secondo cui il giudice civile, ove accolga l'eccezione suddetta, deve provvedere immediatamente ad adottare i provvedimenti necessari per la definizione del giudizio, né all'art. 3, comma 4, in base al quale il giudice che ritenga di non accogliere l'eccezione deve provvedere senza ritardo con ordinanza trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera di appartenenza, con la conseguenza che il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera stessa. La mancata tempestività dell'assunzione da parte del giudice di una decisione circa la sussistenza o meno della prerogativa parlamentare costituisce un evidente disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite alla Camera dei deputati e si traduce in una violazione del dovere di leale collaborazione tra i poteri dello Stato. - Sulla natura dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003 quale norma di attuazione finalizzata a rendere direttamente operativo sul piano processuale l'art. 68, primo comma, Cost., v., citata, sentenza n. 120/2004. - Sui limiti alle prerogative parlamentari, v., citate, sentenze n. 379/1996 e n. 265/1997.
Massima n. 31248
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Messina in relazione ad alcuni provvedimenti da questo assunti nell'ambito di un procedimento civile in cui un deputato era stato convenuto per il risarcimento dei danni causati da dichiarazioni asseritamene diffamatorie espresse nei confronti di una testata giornalistica, spettava al Tribunale de quo emanare l'ordinanza in data 26-27 gennaio 2004, con la quale è stato promosso - dopo l'adozione da parte della Camera della delibera di insindacabilità - il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 140 del 2003. Infatti, il giudice procedente, a fronte della delibera di insindacabilità della Camera di appartenenza di un parlamentare, fatta eccezione per il potere di adottare una pronuncia di segno contrario rispetto a tale delibera, conserva i propri poteri giurisdizionali, compreso quello di sollecitare la Corte costituzionale a pronunciarsi su questioni di legittimità aventi ad oggetto le norme legislative che egli debba applicare, sia pure limitatamente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3 della legge n. 140 del 2003. - Sulla inammissibilità per il giudice di opporre una difforme pronuncia di responsabilità rispetto alla delibera di insindacabilità adottata dalla Camera di appartenenza del parlamentare v., citate, sentenze n. 449/2002, n. 265/1997, n. 129/1996, n. 443/1993, n. 1150/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava al Tribunale di Messina adottare i provvedimenti di rinvio dell'udienza in data 30 giugno 2003 e 21 luglio 2003, nonché il provvedimento di trattenimento della causa in decisione del 22 settembre 2003, e di conseguenza li annulla;
dichiara che spettava al Tribunale di Messina emanare l'ordinanza in data 26-27 gennaio 2004, con la quale è stato promosso – dopo l'adozione da parte della Camera della delibera di insindacabilità – il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 140 del 2003;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2007.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Allegato:
Ordinanza letta all'udienza del 23 gennaio 2007
ORDINANZA
Considerato che, di regola, nei giudizi per conflitto di attribuzione non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi;
che, peraltro, questa Corte ha riconosciuto che tale limitazione non opera quando l'oggetto del giudizio per conflitto incida proprio sulla definitiva affermazione o negazione dello stesso diritto di agire della parte nel giudizio comune che pretende di essere stata lesa da una condotta in relazione alla quale si controverte, nel giudizio costituzionale, se sia o meno da ritenersi coperta dalle eccezionali immunità previste dalla Costituzione (sentenze n. 386 del 2005; n. 154 del 2004 e n. 76 del 2001);
che nel caso in esame, l'esito del conflitto non è suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune prosegua;
che, pertanto, resta assorbito ogni ulteriore profilo di ammissibilità dell'intervento del soggetto parte nel giudizio comune.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento svolto dalla S.E.S. – Società Editrice Siciliana s.p.a. – nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Messina.
F.to Franco Bile, Presidente
Testo integrale
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