Corte costituzionale

Sentenza n. 13/2007

Corte cost., sent. 26 gennaio 2007, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/2007
Data di deposito
26 gennaio 2007
Data di decisione
10 gennaio 2007
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:13

Norme oggetto del giudizio

  • (doc. IV-quater, n. 44), deliberazione della Camera dei deputati del 12 aprile 2005
  • (doc. IV-quater, n. 44), deliberazione della Camera dei deputati del 12 aprile 2005

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) del 11 marzo 1953
  • art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 30965

Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 12 aprile 2005 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per reato di diffamazione a mezzo stampa, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento delle persone offese, in quanto il relativo atto è stato depositato tardivamente, cioè oltre i termini previsti dalle norme che disciplinano il giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, termini, cui va riconosciuta, secondo la costante giurisprudenza della Corte, natura perentoria, data l'esigenza che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi. - In relazione alla tardività dell'intervento, v., citata, sentenza n. 417/1999. - In relazione alla natura perentoria del termine, v., per tutte, citata sentenza n. 316/2006.

Massima n. 30966

Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 12 aprile 2005 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per reato di diffamazione a mezzo stampa, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per mancata esposizione delle ragioni del conflitto, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati, in quanto nell'atto introduttivo, non solo vengono riportate le dichiarazioni rese dal parlamentare in relazione alle quali è pendente il procedimento penale, ma sono anche esposte le ragioni di fatto e di diritto che inducono il ricorrente a ritenere non invocabile, nel caso di specie, l'art. 68, primo comma, della Costituzione, e a denunciare la lesione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Massima n. 30967

Spetta alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Marcello Dell'Utri nel corso di due interviste pubblicate, il 10 marzo 1999 e il 15 luglio 1999, sul quotidiano "La Stampa", per le quali è stata esercitata nei suoi confronti l'azione penale in ordine al reato di diffamazione, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Invero, per le dichiarazioni del 10 marzo 1999, deve ritenersi valida la motivazione già espressa dalla Corte con la sentenza n. 223 del 2005 - trattandosi, in ambedue le ipotesi, di dichiarazioni di contenuto analogo intervenute nella pendenza del procedimento di autorizzazione, da parte della Camera dei deputati, all'esecuzione della misura cautelare richiesta dalla Procura della Repubblica di Palermo - secondo la quale è applicabile la garanzia costituzionale di cui all'art. 68, primo comma, Cost., poiché le dichiarazioni espresse erano dirette ad ottenere dalla Camera il diniego all'esecuzione del provvedimento cautelare richiesto dalla Procura di Palermo, così come «del resto puntualmente comprovato dalla sostanziale corrispondenza del loro contenuto con quanto dallo stesso deputato affermato nell'ulteriore corso del procedimento, in sede di audizione avanti la Giunta per le autorizzazioni, il 6 aprile 1999». Analoghe considerazioni valgono per l'intervista pubblicata il 15 luglio 1999, giacché anche tali dichiarazioni sono state rilasciate nel corso, o comunque in occasione, del procedimento di autorizzazione di cui al terzo comma dell'art. 68 della Costituzione e collegate alla richiesta a tal uopo avanzata dalla citata Procura della Repubblica in modo tale da risultare, per ciò solo, qualificate e coperte dalla garanzia di cui all'art. 68 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Marcello Dell'Utri, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2007.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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