Corte costituzionale
Sentenza n. 121/2007
Corte cost., sent. 5 aprile 2007, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/2007
- Data di deposito
- 5 aprile 2007
- Data di decisione
- 21 marzo 2007
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 291, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 31205
V. titoletto.
Massima n. 31206
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione. La disposizione censurata prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici e delle aziende ospedaliere universitarie. Orbene, l'intervento normativo riguardante la certificazione dei bilanci è da ascrivere alla materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento delle finanza pubblica, in relazione al cui ambito spetta allo Stato la previsione dei principi fondamentali della materia che non preclude, per la sua stessa natura, anche l'esercizio di poteri puntuali di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Toscana, Piemonte e Liguria nei confronti di altre disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Piemonte e Liguria, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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