Corte costituzionale

Sentenza n. 121/2007

Corte cost., sent. 5 aprile 2007, n. 121

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
121/2007
Data di deposito
5 aprile 2007
Data di decisione
21 marzo 2007
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:121

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 291, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31205

V. titoletto.

Massima n. 31206

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione. La disposizione censurata prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici e delle aziende ospedaliere universitarie. Orbene, l'intervento normativo riguardante la certificazione dei bilanci è da ascrivere alla materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento delle finanza pubblica, in relazione al cui ambito spetta allo Stato la previsione dei principi fondamentali della materia che non preclude, per la sua stessa natura, anche l'esercizio di poteri puntuali di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Toscana, Piemonte e Liguria nei confronti di altre disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Piemonte e Liguria, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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