Corte costituzionale
Sentenza n. 12/2007
Corte cost., sent. 26 gennaio 2007, n. 12
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 12/2007
- Data di deposito
- 26 gennaio 2007
- Data di decisione
- 10 gennaio 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:12
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 19, legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 24 aprile 2001
Parametri
- art. 120, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 41, Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 5, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
- art. 11, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
- art. 18, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
- art. 26, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
Massime
Massima n. 30960
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6, deve ritenersi che la sola citazione nell'ordinanza di remissione del parametro di cui all'art. 120 della Costituzione, senza alcuna argomentazione, induce a ritenerlo riferito alla prospettazione avanzata dal ricorrente nel giudizio a quo e non ai motivi di impugnazione della norma; esso, pertanto, neppure richiamato nel dispositivo della ordinanza, non costituisce parametro di costituzionalità invocato dal rimettente.
Massima n. 30961
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna, agli artt. 5, 11, 18 e 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché all'art. 41 della Costituzione, va respinta l'eccepita inammissibilità della questione perché sollevata in maniera perplessa. Difatti, dall'esame dell'ordinanza di rimessione emerge con chiarezza che il giudice a quo ritiene la norma censurata inconciliabile con i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale formatasi sulla specifica tematica.
Massima n. 30962
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna, agli artt. 5, 11, 18 e 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché all'art. 41 della Costituzione, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per insufficiente motivazione circa la rilevanza, in quanto il rimettente ha adeguatamente motivato in ordine alla rilevanza nel giudizio a quo della prospettata questione, dal cui esito dipende la decisione della controversia.
Massima n. 30963
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna, agli artt. 5, 11, 18 e 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché all'art. 41 della Costituzione, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per sopravvenuta abrogazione della normativa statale di principio asseritamente violata, in quanto se l'intero decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è stato espressamente abrogato a seguito della entrata in vigore dell'art. 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve tuttavia rilevarsi che il contenuto dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997 - individuato dal rimettente quale principio fondamentale violato - è stato trasfuso, con corrispondenza sostanziale, nel vigente art. 182, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale, non diversamente dalla previgente disposizione, prevede per i soli rifiuti urbani non pericolosi il divieto di smaltimento al di fuori della Regione ove gli stessi sono stati prodotti.
Massima n. 30964
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6, nella parte in cui, nel fare «divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna, rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale», non esclude dall'applicabilità del divieto i rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi. Poiché la censurata disposizione, operando un'indiscriminata assimilazione di ogni genere di rifiuto di origine extraregionale, ne vieta globalmente l'ingresso nel territorio regionale, anche se finalizzato allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, ne deriva il suo contrasto con il principio fondamentale rilevabile nella legislazione dello Stato, secondo il quale il principio dell'autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti urbani ordinari non si applica alle tipologie di rifiuti speciali pericolosi. Resta assorbito l'ulteriore profilo di censura. - In tema di smaltimento di rifiuti pericolosi e speciali, v. citate sentenze n. 505/2002, n. 335/2001 e n. 281/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2001), nella parte in cui, nel fare «divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna, rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale», non esclude dall'applicabilità del divieto i rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2007.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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