Corte costituzionale

Sentenza n. 116/2007

Corte cost., sent. 5 aprile 2007, n. 116

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
116/2007
Data di deposito
5 aprile 2007
Data di decisione
21 marzo 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:116

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, comma 1, legge della Regione Calabria n. 8 del 26 giugno 2003
  • art. 22, comma 2, legge della Regione Calabria n. 8 del 26 giugno 2003

Parametri

Massime

Massima n. 31197

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 22, comma 1, della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003 n. 8, nella parte in cui stabilisce che eventuali sopravvivenze attive e passive delle soppresse gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali rimangono di pertinenza delle aziende sanitarie competenti e a tal fine le disponibilità finanziarie dei conti correnti accesi presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono iscritte nel conto "Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie". La sostanziale confusione sia delle diverse gestioni liquidatorie, sia di tutte queste con le gestioni correnti delle ASL determina la violazione del principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute sulla distinzione tra diverse gestioni e le relative contabilità, con conseguente pregiudizio per la tutela dei creditori, essendo insufficiente a soddisfare le esigenze di cui ai principi fondamentali della legislazione statale la salvezza di una separazione meramente formale delle contabilità. - Si vedano, in senso analogo, citate sentenze n. 25/2007, n. 89/2000, n. 437/2005.

Massima n. 31198

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 22, comma 2, della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8. La citata disposizione, che stabilisce l'utilizzabilità delle momentanee disponibilità di cassa già utilizzabili per il pagamento dei debiti maturati al 31 dicembre 1999 per l'estinzione dei debiti delle ASL, determinando la sostanziale confusione sia delle diverse gestioni liquidatorie, sia di tutte queste con le gestioni correnti delle ASL viola il principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute sulla distinzione tra diverse gestioni e le relative contabilità, con conseguente pregiudizio per la tutela dei creditori, essendo insufficiente a soddisfare le esigenze di cui ai principi fondamentali della legislazione statale la salvezza di una separazione meramente formale delle contabilità. - Si vedano, in senso analogo, citate sentenze n. 25/2007, n. 89/2000, n. 437/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003 n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario, collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), nella parte in cui stabilisce che eventuali sopravvivenze attive e passive delle soppresse gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali rimangono di pertinenza delle aziende sanitarie competenti e a tal fine le disponibilità finanziarie dei conti correnti accesi presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono iscritte nel conto "Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie";

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della stessa legge della Regione Calabria n. 8 del 2003.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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