Corte costituzionale
Ordinanza n. 91/2007
Corte cost., ord. 16 marzo 2007, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 91/2007
- Data di deposito
- 16 marzo 2007
- Data di decisione
- 5 marzo 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:91
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 3, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 31128
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che l'applicazione delle più favorevoli disposizioni in tema di termine di prescrizione sia limitata ai processi di primo grado in cui non sia stata ancora dichiarata l'apertura del dibattimento. Infatti, a prescindere dal fatto che la norma de qua è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 393 del 2006 limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché", il rimettente ha omesso di descrivere la fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza della questione. - Sulla incostituzionalità dell'art. 10, comma, 3 della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché", v., citata, sentenza n. 393/2006. - Sulla manifesta inammissibilità per omessa descrizione della fattispecie v., citate, ordinanze n. 49/2007 e n. 459/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata – in riferimento all'art. 3 della Costituzione – dal Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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