Corte costituzionale
Ordinanza n. 86/2007
Corte cost., ord. 16 marzo 2007, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 86/2007
- Data di deposito
- 16 marzo 2007
- Data di decisione
- 5 marzo 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:86
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, legge della Regione Marche n. 23 del 13 marzo 1995
- art. 9, legge della Regione Marche n. 23 del 13 marzo 1995
Parametri
Massime
Massima n. 31107
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 9 della legge della Regione Marche 13 marzo 1995, n. 23, censurati, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera o ), della Costituzione, il primo, nella parte in cui prevede che sull'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali «è disposta altresì una trattenuta obbligatoria nella misura del 20 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 9», il secondo, nella parte in cui disciplina l'assegno vitalizio a favore dei consiglieri regionali cessati dalla carica. Invero, la questione sollevata è estranea all'oggetto del giudizio a quo poiché concerne la problematica relativa alla possibilità di operare la trattenuta obbligatoria del 20% sull'indennità di carica e quella relativa alla possibilità di riconoscere ai consiglieri cessati dalla carica un assegno vitalizio, mentre la Commissione rimettente è chiamata a pronunciarsi su una domanda di rimborso delle somme prelevate a titolo di IRPEF e, pertanto, sulla assoggettabilità a prelievo fiscale della trattenuta operata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità degli artt. 3, comma 2, e 9 della legge della Regione Marche 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), sollevata, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera o), della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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