Corte costituzionale
Ordinanza n. 85/2007
Corte cost., ord. 16 marzo 2007, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 85/2007
- Data di deposito
- 16 marzo 2007
- Data di decisione
- 5 marzo 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:85
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, regio decreto legge n. 295 del 19 gennaio 1939
- art. 2, comma 4, regio decreto legge n. 295 del 19 gennaio 1939
- legge n. 739 del 2 giugno 1939
Parametri
Massime
Massima n. 31106
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede, secondo l'interpretazione costituente "diritto vivente" nell'ambito della giurisdizione contabile siciliana, che il termine prescrizionale per i ratei dell'indennità di contingenza o di altre analoghe da corrispondersi sui trattamenti pensionistici decorra, se impedito dalla legge, dalla data di pubblicazione delle sentenze di illegittimità della Corte costituzionale. Invero, la questione proposta non risulta diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma costituisce piuttosto un improprio tentativo di ottenere un avallo a favore di una determinata interpretazione della normativa censurata. Inoltre, secondo la giurisprudenza costante della Corte, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perchè è impossibile darne interpretazioni costituzionali. - In relazione all'inammissibilità delle questioni volte ad ottenere un avallo interpretativo della Corte, v., ex multis , citata ordinanza n. 299/2006. - In relazione all'affermazione secondo cui secondo cui le leggi si dichiarano costituzionalmente illegittime perchè è impossibile darne interpretazioni costituzionali, v., citate, sentenze n. 301/2003 e n. 356/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze