Corte costituzionale

Ordinanza n. 85/2007

Corte cost., ord. 16 marzo 2007, n. 85

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
85/2007
Data di deposito
16 marzo 2007
Data di decisione
5 marzo 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:85

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, regio decreto legge n. 295 del 19 gennaio 1939
  • art. 2, comma 4, regio decreto legge n. 295 del 19 gennaio 1939
  • legge n. 739 del 2 giugno 1939

Parametri

Massime

Massima n. 31106

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede, secondo l'interpretazione costituente "diritto vivente" nell'ambito della giurisdizione contabile siciliana, che il termine prescrizionale per i ratei dell'indennità di contingenza o di altre analoghe da corrispondersi sui trattamenti pensionistici decorra, se impedito dalla legge, dalla data di pubblicazione delle sentenze di illegittimità della Corte costituzionale. Invero, la questione proposta non risulta diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma costituisce piuttosto un improprio tentativo di ottenere un avallo a favore di una determinata interpretazione della normativa censurata. Inoltre, secondo la giurisprudenza costante della Corte, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perchè è impossibile darne interpretazioni costituzionali. - In relazione all'inammissibilità delle questioni volte ad ottenere un avallo interpretativo della Corte, v., ex multis , citata ordinanza n. 299/2006. - In relazione all'affermazione secondo cui secondo cui le leggi si dichiarano costituzionalmente illegittime perchè è impossibile darne interpretazioni costituzionali, v., citate, sentenze n. 301/2003 e n. 356/1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze