Corte costituzionale

Ordinanza n. 70/2007

Corte cost., ord. 9 marzo 2007, n. 70

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
70/2007
Data di deposito
9 marzo 2007
Data di decisione
21 febbraio 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:70

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, per derivazione, legge n. 366 del 3 ottobre 2001
  • art. 2, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 3, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 4, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 5, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 6, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 7, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 8, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 9, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 10, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 11, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 12, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 13, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 14, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 15, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 16, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 17, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003

Parametri

Massime

Massima n. 31081

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, "per derivazione", degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, censurati in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Invero, le medesime questioni, già sollevate dallo stesso giudice rimettente, sono state dichiarate manifestamente inammissibili, in quanto, considerate le modalità con le quali sono state prospettate, deve ritenersi che tra di esse non corra il dedotto nesso di subordinazione logico-giuridica, e che l'interpretazione subordinata contraddica radicalmente la lettura della medesima norma premessa alla questione principale. Inoltre, le censure, formulate in modo identico alle precedenti, presentano lo stesso difetto di prospettazione, in quanto il rimettente, non solo non adempie l'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata di ciascuna delle norme impugnate, ma propone, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte costituzionale la scelta fra di esse. - Negli stessi termini, v., citate, ordinanze n. 360 e n. 209/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevate – in riferimento all'art. 76 della Costituzione – dal Tribunale di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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