Corte costituzionale

Ordinanza n. 464/2007

Corte cost., ord. 28 dicembre 2007, n. 464

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
464/2007
Data di deposito
28 dicembre 2007
Data di decisione
13 dicembre 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:464

Norme oggetto del giudizio

  • art. 129, comma 8, legge della Provincia autonoma di Trento n. 22 del 5 settembre 1991
  • art. 66, legge provinciale n. 10 del 11 settembre 1998

Parametri

Massime

Massima n. 32017

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 4 ed 8 dello Statuto Trentino-Alto Adige, all'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell'art. 129, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22, come modificato dall'art. 66 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, il quale dispone che «resta salvo il potere di rilasciare la concessione edilizia quando sia regolarmente richiesta e conforme al momento del rilascio alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l'opera per la quale è richiesta sia già stata realizzata abusivamente». Premesso che l'art. 129 prevede, al comma 1, la sanabilità dell'opera abusiva quando essa «risulta conforme agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda», il rimettente non ha fornito alcuna motivazione sulle ragioni che lo hanno indotto a scegliere, tra le possibili interpretazioni della norma, quella che identifica la fattispecie del comma 1 con quella del comma 8, che, a suo avviso, richiederebbe invece la conformità con la normativa vigente al solo momento del rilascio, così sottraendosi all'obbligo di verificare la praticabilità di diverse soluzioni ermeneutiche e finendo con il chiedere sostanzialmente un avallo interpretativo della norma censurata piuttosto che il collaudo di legittimità della stessa. - Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 129, comma 1, della medesima legge provinciale n. 22 del 1991, poi sostituita dall'art. 66 della legge provinciale n. 10 del 1998, v. la citata sentenza n. 231/1993. - Sul principio per cui nessuna disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima sol perché suscettibile di essere interpretata in contrasto con precetti costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione, v. la citata sentenza n. 188/1995, nonché le citate ordinanze nn. 63/1989, 306/2005, nn. 57, 143, 187 e 272/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, comma 8, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), sollevata, in riferimento agli artt. 4 ed 8 dello Statuto Trentino-Alto Adige, all'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e all'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. - Testo A), dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con l'ordinanza in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2007.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

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