Corte costituzionale
Ordinanza n. 458/2007
Corte cost., ord. 28 dicembre 2007, n. 458
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 458/2007
- Data di deposito
- 28 dicembre 2007
- Data di decisione
- 13 dicembre 2007
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:458
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 4, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32011
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della legge sia dichiarato inammissibile, «anche quando sia già stata ammessa dalla Corte una prova da considerarsi decisiva ai sensi dell'art. 603» del codice di procedura penale. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, il comma 2 dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 - cui la disposizione censurata fa rinvio - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che è dichiarato inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della legge, avverso, rispettivamente, una sentenza dibattimentale di proscioglimento (sentenza n. 26 del 2007, che ha contestualmente dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006, sostitutivo dell'art. 593 cod. proc. pen.) e, per quanto più direttamente rileva nel giudizio a quo , una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato (sentenza n. 320 del 2007, che ha contestualmente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della citata legge n. 46 del 2006, modificativo dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen.), sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione proposta, alla luce delle menzionate sentenze.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2007.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
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