Corte costituzionale

Ordinanza n. 437/2007

Corte cost., ord. 14 dicembre 2007, n. 437

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
437/2007
Data di deposito
14 dicembre 2007
Data di decisione
10 dicembre 2007
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:437

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002
  • art. 4, legge della Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002
  • art. 11, legge della Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 31971

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, in relazione agli artt. 4 e 11 della stessa legge, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui pone in capo ai Comuni una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato raggiungimento, a livello di Comune, degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Il giudice a quo , infatti, muove dall'erroneo presupposto interpretativo che il sistema sanzionatorio configurato dalla legge regionale n. 24 del 2002 comporti una deroga al principio sancito dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, in base al quale l'irrogazione delle sanzioni amministrative postula che la violazione accertata sia riconducibile ad un comportamento doloso o colposo dell'intimato, laddove, invece, i principi dettati dal Capo primo della legge n. 689 del 1981, in virtù dell'art. 12 della medesima legge, operano, ove non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria e, pertanto, anche per la fattispecie d'illecito in questione, tanto più che il comma 3 dello stesso art. 17 della legge regionale n. 24 del 2002, nell'attribuire alle Province la competenza all'irrogazione delle sanzioni, espressamente richiama «le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), in relazione agli artt. 4 ed 11 della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Cuneo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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