Corte costituzionale

Ordinanza n. 429/2007

Corte cost., ord. 12 dicembre 2007, n. 429

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
429/2007
Data di deposito
12 dicembre 2007
Data di decisione
10 dicembre 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:429

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1-quater, decreto-legge n. 314 del 30 dicembre 2004
  • legge di conversione n. 26 del 1° marzo 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31949

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1- quater del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 1° marzo 2005, n. 26 - il quale prevede che «i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità di imposta 2000 e successive» -, censurato, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, in quanto nell'introdurre una proroga dei termini previsti per la liquidazione dell'ICI, violerebbe l'evocato parametro costituzionale perché basata sul «falso presupposto» della ricorrenza dei «casi straordinari di necessità e d'urgenza» che consentono al Governo l'adozione di provvedimenti provvisori con forza di legge. Infatti la rimettente omette di indicare le date di notificazione degli avvisi di liquidazione impugnati e, in particolare, non precisa se detti avvisi siano stati notificati nel periodo di tempo per il quale opera la proroga disposta dalla norma denunciata; sicché tale lacuna si risolve in una insufficiente motivazione sulla rilevanza; inoltre, deve considerarsi non pertinente il richiamo ai requisiti di necessità e urgenza di cui all'evocato art. 77 Cost., riguardando la questione una disposizione introdotta ex novo dal Parlamento con la legge di conversione del decreto-legge adottato dal Governo. - In senso analogo, cfr. la citata sentenza n. 391/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini), aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 1° marzo 2005, n. 26, sollevate, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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