Corte costituzionale
Ordinanza n. 421/2007
Corte cost., ord. 5 dicembre 2007, n. 421
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 421/2007
- Data di deposito
- 5 dicembre 2007
- Data di decisione
- 22 novembre 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:421
Norme oggetto del giudizio
- art. 155-quater, comma 2, codice civile
- art. 1, comma 2, legge n. 54 del 8 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 31939
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155- quater , secondo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui ricollega automaticamente all'inizio di un rapporto di convivenza more uxorio od alla celebrazione di nuove nozze la cessazione del diritto al godimento della casa coniugale in capo all' ex coniuge assegnatario, con esclusione di ogni valutazione discrezionale da parte del giudice. Invero, il giudice rimettente ha omesso una compiuta descrizione della fattispecie, impedendo così di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al giudizio principale, con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione. - In relazione alla insufficiente descrizione della fattispecie, che si risolve in carenza di motivazione sulla rilevanza, v, citate, ex plurimis, ordinanze nn. 132, 129, 127, 92, 91, e 72/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 155-quater, secondo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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