Corte costituzionale
Ordinanza n. 42/2007
Corte cost., ord. 20 febbraio 2007, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 42/2007
- Data di deposito
- 20 febbraio 2007
- Data di decisione
- 5 febbraio 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:42
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 17, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 31027
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurati, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che alla persona sottoposta alle indagini debba essere dato avviso della conclusione delle indagini preliminari o dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione, come invece stabilito dall'art. 415- bis del codice di procedura penale per i reati di competenza del tribunale. Invero, l'ordinanza di rimessione è del tutto priva della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo e della motivazione in ordine alla rilevanza della questione. Inoltre, risulta inadeguata la motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la quale si esaurisce nel generico e tautologico assunto che le norme censurate violerebbero l'art. 24 della Costituzione perché non garantirebbero il diritto di difesa dell'indagato. Né a colmare tali lacune può valere il richiamo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, alle richieste della difesa dell'imputato, dovendo il giudice rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente. Infine, il giudice a quo sottopone a scrutinio di costituzionalità norme in parte inconferenti rispetto all'oggetto delle doglianze poiché, per quanto attiene all'omessa previsione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, il vulnus costituzionale che il rimettente denuncia scaturirebbe non già dal censurato art. 16 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - che disciplina la durata delle indagini preliminari nel procedimento penale per i reati di competenza del giudice di pace - ma semmai dall'art. 15 del medesimo decreto legislativo, che regola la chiusura delle indagini ( aberratio ictus ). - In relazione alla necessità di una motivazione autosufficiente dell'ordinanza di rimessione vedi citate, ex plurimis , ordinanze n. 92 e n. 312/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Sondrio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2007.
Il Direttore della CancelleriaF.to: DI PAOLA
Testo integrale
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