Corte costituzionale
Ordinanza n. 411/2007
Corte cost., ord. 30 novembre 2007, n. 411
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 411/2007
- Data di deposito
- 30 novembre 2007
- Data di decisione
- 21 novembre 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:411
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 6, lettera a), numero 13, legge n. 80 del 14 maggio 2005
- art. 142, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 128, decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 31921
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera a) , numero 13, della legge 14 maggio 2005, n. 80 e dell'art. 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 128 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. Il rimettente dubita della razionalità dell'istituto della esdebitazione, ritenuto una fondamentale ingiustizia giuridica e morale e, in subordine, censura le norme che lo disciplinano per l'asserita ingiustificata disparità di trattamento che determinerebbero a seconda che i debitori siano o meno assoggettabili al fallimento e, rispetto ai falliti, in base alla circostanza che la chiusura del fallimento sia avvenuta prima o dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006. Non solo non risulta dall'ordinanza di rimessione l'applicabilità nel giudizio principale delle norme censurate, ma altresì, le argomentazioni addotte dal giudice a quo appaiono carenti e contraddittorie: è contraddittorio denunciare l'irrazionalità di una normativa e poi prospettare una disparità di trattamento relativa all'applicabilità ratione temporis della stessa disciplina censurata, in quanto, ove questa seconda censura fosse accolta, si avrebbe un ampliamento della platea dei soggetti cui verrebbe applicata la normativa ritenuta incostituzionale. - Sulla manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza di questioni non motivate in ordine all'applicabilità nei giudizi a quibus delle norme censurate v., citate, ordinanze n. 249, n. 49 e n. 43/2007. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni prospettate in termini contraddittori v., citate, da ultimo, ordinanze n. 357 e n. 307/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 13, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), e dell'art. 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 128 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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