Corte costituzionale
Ordinanza n. 410/2007
Corte cost., ord. 30 novembre 2007, n. 410
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 410/2007
- Data di deposito
- 30 novembre 2007
- Data di decisione
- 21 novembre 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:410
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 8, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 31920
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata in riferimento ai «principi del giusto processo». Infatti, il rimettente, mentre da un lato riferisce che il giudizio a quo consiste soltanto nell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente contro una cartella esattoriale ed esclude così che tale giudizio abbia ad oggetto l'impugnazione del diniego dell'Agenzia delle entrate alla richiesta del contribuente di definire detta lite, dall'altro, invece, censura una norma - quella che disciplina detta impugnazione - la quale, per sua stessa ammissione, concerne una fattispecie diversa da quella oggetto del giudizio a quo ; sicché, in base alle stesse affermazioni del rimettente, la norma denunciata non trova applicazione nel giudizio principale. La questione non potrebbe comunque essere accolta nel merito, in quanto l'attribuzione alla cognizione del giudice investito della lite fiscale pendente della competenza sull'impugnazione del diniego di definizione rientra tra le scelte, non arbitrarie o non manifestamente irragionevoli, del legislatore e non rientra fra i princípi del giusto processo la garanzia del doppio grado della giurisdizione di merito, la quale «non ha copertura costituzionale generalizzata». - Sulla discrezionalità del legislatore in ordine all'attribuzione alla cognizione del giudice investito della lite fiscale pendente della competenza sull'impugnazione del diniego di definizione agevolata della lite, v. citate sentenza n. 288/1997 e ordinanze n. 84/2003 e n. 585/2000. - Sulla non riconducibilità della garanzia del doppio grado della giurisdizione di merito nell'ambito dei principi del giusto processo, v. citata ordinanza n. 107/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento ai «principi del giusto processo», dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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