Corte costituzionale
Ordinanza n. 407/2007
Corte cost., ord. 30 novembre 2007, n. 407
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 407/2007
- Data di deposito
- 30 novembre 2007
- Data di decisione
- 21 novembre 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:407
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 31917
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 460, comma 5, del codice di procedura penale e 136 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, censurati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, quale limite all'effetto estintivo del decreto penale non opposto, l'essersi il condannato volontariamente sottratto all'esecuzione della pena inflitta. Premesso che la disposizione di cui all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. ha natura di norma sostanziale e non meramente processuale, in quanto incide sulla stessa esistenza del reato determinandone l'estinzione, il petitum formulato dal rimettente - diretto ad estendere al rito monitorio la limitazione dell'effetto estintivo del reato già prevista, per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, dall'art. 136 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale - si risolve nella richiesta di una pronuncia volta a restringere l'effetto estintivo del reato previsto dalla norma medesima e, dunque, in una pronuncia additiva in malam partem in materia penale sostanziale e cioè di un intervento che risulta precluso alla Corte costituzionale dal principio della riserva di legge sancito nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione - Sulla inammissibilità di questioni volte ad incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità, vedi le citate sentenze n. 161/2004 e n. 394/2006, nonché la citata ordinanza n. 317/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 460, comma 5, del codice di procedura penale e 136 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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