Corte costituzionale

Ordinanza n. 404/2007

Corte cost., ord. 30 novembre 2007, n. 404

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
404/2007
Data di deposito
30 novembre 2007
Data di decisione
21 novembre 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:404

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, e, per derivazione, legge n. 366 del 3 ottobre 2001
  • art. 2, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 3, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 4, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 5, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 6, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 7, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 8, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 9, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 10, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 11, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 12, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 13, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 14, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 15, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 16, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
  • art. 17, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003

Parametri

Massime

Massima n. 31914

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e, per derivazione, degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, censurati in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Invero, l'ordinanza di rimessione è contraddittoria e carente in quanto, contrariamente a quanto espressamente enunciato dal Tribunale rimettente, le disposizioni della normativa delegata sembrerebbero essere illegittime per vizi propri e non per derivazione dall'illegittimità della delega e, inoltre, il medesimo giudice non precisa di quali disposizioni del decreto delegato debba fare applicazione. Tali vizi dell'ordinanza di rimessione si risolvono in difetti della motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni. - In merito ad altre pronunce della Corte sul d.lgs. n. 5/2003, v., citate, sentenze nn. 54, 321 e 340/ 2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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